Con un articolo della legge di bilancio, la Regione Calabria ha modificato il calendario venatorio apportando alcune variazioni rispetto ai tempi di caccia per alcune specie, tornando quindi sulle decisioni prese a novembre in seguito alla sentenza emessa dal Tar.
Ecco le variazioni:
"a) Specie cacciabili fino al 12 dicembre 2010: Quaglia;
b) Specie cacciabili fino al 30 dicembre 2010: Allodola, Merlo, Cinghiale, Volpe;
c) Specie cacciabili fino al 31 dicembre 2010: Lepre comune;
d) Specie cacciabili fino al 10 gennaio 2011: Cornachia, Ghiandaia, Gazza,
Colombaccio;
e) Specie cacciabili fino al 20 gennaio 2011: Cesena, Tordo bottaccio, Beccaccia;
f) Specie cacciabili fino al 30 gennaio 2011: Germano Reale, Moretta, Alzavola,
Mestolone, canapiglia, Fischione. Codone, Marzaiola, Folaga, Tordo sassello;
g) Specie cacciabili fino al 31 gennaio 2011 : Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua e Porciglione, Fagiano;
h) Specie cacciabili dal 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011: Volpe (con l'ausilio del cane, a quadre, autorizzate dalle Amministrazioni provinciali, attribuendo il territorio di caccia, che potrà coincidere con quello assegnato per la caccia del cinghiale).
È fatto divieto di caccia alla Starna e alla Coturnice, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le manifestazioni cinofile, con abbattimento del selvatico di allevamento, così come previsto dalla legge, la Regione può, con provvedimento motivato, ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.
Successivamente al 31 dicembre, l’utilizzo dei cani da seguita non è consentito, fatto salvo l’utilizzo degli stessi per l’esercizio della caccia alla volpe. La presente normativa ha efficacia transitoria e pertanto la sua durata è limitata all’annata venatoria 2010/2011".
La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.