Con l'approvazione della proposta di legge Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) il Consiglio regionale della Sardegna ha aperto la strada all'utilizzo della carabina a canna rigata per la caccia agli ungulati, uniformando la normativa regionale a quanto già previsto in proposito dal legislatore statale con l'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e predisposto particolari misure per l'adozione delle deroghe alla caccia.
La proposta, avanzata dai consiglieri Giulio Steri (Udc) e Mario Diana (Pdl) e passata al vaglio della Commissione agricoltura lo scorso 14 dicembre, introduce nel corpo della legge regionale n. 23 del 1998 il nuovo articolo 59 bis (Disciplina dei prelievi in deroga), finalizzato ad adeguare la normativa regionale vigente in materia di prelievo in deroga a quanto recentemente normato dai legislatori comunitario e nazionale.
"A tale proposito - si legge nella presentazione della legge pubblicata sul resoconto di seduta - si prevede che le deroghe debbano avere una durata massima di un mese, possano essere adottate solo in presenza delle ragioni esplicitamente definite al comma 2", ovvero nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea o per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, ai fini di ricerca, insegnamento, ripopolamento e reintroduzione delle specie e solo qualora non sussistano soluzioni alternative soddisfacenti.
Le motivazioni tecniche, si apprende dalla nota, dovranno essere sostenute dal parere espresso al termine di un'approfondita istruttoria da parte dell'Istituto regionale per la fauna selvatica ovvero, se non ancora costituito, di un apposito organo tecnico-scientifico, nominato con delibera della Giunta regionale. L'articolo prosegue disciplinando in maniera dettagliata anche il contenuto dell'atto di delega e le procedure di verifica del numero dei capi prelevati, così da dar vita ad un quadro normativo certo e definito all'interno del quale sia garantito il rispetto delle disposizioni comunitarie.
Infine viene abrogata la legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221); ritenuta non più idonea a disciplinare il prelievo in deroga degli uccelli selvatici. La legge entrerà in vigore alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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