Il Coordinamento delle associazioni venatorie umbre ha presentato una proposta di modifica della legge regionale che regola la prevenzione, l'accertamento e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica. Ad un anno dall'applicazione delle nuove norme, fanno notare le associazioni, sono emersi alcuni problemi a seguito del ritardo nella predisposizione dei piani faunistici provinciali e piani di gestione degli Atc. Molte sono poi state le domande di risarcimento che hanno avuto esito negativo.
In coerenza con quanto previsto dall’articolo 14 della legge 157/92 e dall’articolo 37 della legge regionale 14, il Coordinamento ritiene che l’attività di accertamento e liquidazione del danno resti in capo ai Comitati di gestione degli Atc e, coerentemente con l’articolo 26 della 157/92 e l’articolo 38 della legge regionale 14, debba essere la Regione, con legge di bilancio, a stabilire l’entità del relativo fondo.
In sostanza il Coordinamento propone:
L’abrogazione e riscrittura del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 17 del 2009, laddove si prevede che gli Atc intervengano con risorse proprie in caso di insufficienza del fondo per il pagamento completo degli indennizzi;
l’articolazione del fondo, in distinti capitoli di spesa, in relazione alle tipologie delle aree danneggiate e al tipo di fauna selvatica autrice del danno. E’ del tutto evidente che per i danni arrecati da specie non cacciabili o il cui prelievo è strettamente condizionato, stagione per stagione, da provvedimenti amministravi che ne limitano l’attività venatoria, o ancora qualora i danni si verifichino in aree dove non è consentita la caccia, non possono e non devono essere i cacciatori a farsi carico degli eventuali risarcimenti;
Infine, rispetto al costo degli accertamenti, che dovrebbe comunque essere a carico del bilancio regionale, lo stesso va imputato ai richiedenti in caso di non veridicità.