Riceviamo e pubblichiamo:
Una delle ragioni principali della debolezza del mondo venatorio italiano è rappresentata dalla divisione tra le associazioni venatorie italiane e dalla loro incapacità di parlare alle istituzioni ed all’opinione pubblica con un’unica voce.
Abbiamo constatato che i dirigenti delle associazioni venatorie italiane non sono in grado ( o non vogliono ) unire i cacciatori italiani.
Dobbiamo quindi dedurre che, se l’unità del mondo venatorio italiano non arriva ad opera dei dirigenti venatori, dovrà essere favorita dalle istituzioni che dovranno dimostrarsi più responsabili di chi rappresenta i cacciatori italiani, per il bene della caccia in Italia.
Ai rappresentanti istituzionali italiani, in attesa che si verifichino le condizioni per affrontare serenamente l’adeguamento della normativa italiana sulla caccia a quelle già in essere negli altri paesi europei, proponiamo di apportare questa necessaria modifica alla legge statale 157/92:
Emendamento all’art. 24 della legge statale 157/92
La lettera c) dell’art. 24 è così sostituita:
c) 95 per cento alla struttura associativa che dimostri di rappresentare almeno il 90% dei cacciatori italiani la quale, dedotte le spese per il suo funzionamento e l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, ripartirà la quota rimanente alle associazioni venatorie che vi aderiscono, in proporzione alla rispettiva e documentata consistenza associativa.
Note: l’art 24 della legge statale 157/92 istituisce un fondo presso il ministero del tesoro alimentato dall’addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) che ogni cacciatore deve pagare annualmente, indipendentemente dal fatto che sia esso iscritto ad un’associazione nazionale riconosciuta o non riconosciuta.
Il 95 per cento dell’ammontare di queste somme pagate da tutti i cacciatori, viene ripartito tra tutte le associazioni nazionali riconosciute in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
Questo significa che le sette associazioni nazionali attualmente riconosciute non si ripartiscono solamente le 10.000 lire pagate dai propri iscritti, ma anche quelle pagate da tutti i cacciatori italiani iscritti ad associazioni non riconosciute. La debolezza del mondo venatorio italiano è rappresentata dall’eccessiva frammentazione e divisione dell’associazionismo venatorio. Per favorire l’unione del mondo venatorio italiano, con questo emendamento non si obbligano le associazioni venatorie ad unirsi in un’unica associazione ma si stabilisce che il finanziamento pubblico viene erogato non più alle singole associazioni ma alla struttura associativa che dimostri di rappresentare almeno il 90% dei cacciatori italiani.
Se le associazioni decidono di non convergere in una unica struttura associativa nazionale che dimostri di rappresentare almeno il 90% dei cacciatori italiani, perdono il finanziamento pubblico.
LEGGE 11 febbraio 1992, n.157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Art. 24.
(Fondo presso il Ministero del tesoro)
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
Ufficio stampa
MOVIMENTO PER LA CULTURA RURALE
Venezia, lì 1 agosto 2011