Riceviamo e Pubblichiamo
Storno in deroga, ma senza richiami…l’ISPRA ci dica una volta per tutte se è eticamente contro la caccia.
Niente da fare, ancora una volta il mondo venatorio e in parte quello agricolo ricevono l’ennesima beffa. Diverse regioni italiane, tra cui l’Umbria hanno chiesto ed ottenuto il prelievo in deroga dello Storno per prevenire gravi danni alle colture ed al tempo stesso l’ISPRA ha nuovamente insistito nel confermare il divieto di utilizzare qualsiasi tipo di richiamo.
Anche sforzandoci di capire le motivazioni, non siamo riusciti a trovare il perché di questa indicazione da parte dell’Istituto, in quanto se di prevenzione si parla (ma potremmo parlare tranquillamente, nel caso dello Storno, di limitare i danni) i cacciatori ed il mondo agricolo dovrebbero essere messi nelle migliori condizioni per soddisfare e portare a termine nel miglior modo possibile la funzione della richiesta della deroga al divieto di caccia, ai sensi della lettera a) della Direttiva Comunitaria.
Oltretutto l’indicazione di vietare anche l’uso di richiami “non vivi e inanimati” è venuta con successiva integrazione al parere positivo circa l’applicazione del regime di deroga, visto che nella prima missiva dell’Istituto si parlava del divieto di utilizzo dei soli richiami vivi.
Se ci pensiamo un attimo su è come se l’ISPRA ci dicesse di cacciare con la forma della girata o braccata un cinghiale che sta facendo danni all’interno di un campo di mais senza l’utilizzo dei segugi, oppure semplicemente di “scacciare” gli storni da un vigneto, tanto a poche centinaia di metri ce ne è un altro che sta aspettando. Al riguardo vorremmo ricordare che in Toscana, proprio in questi giorni, un esponente del mondo ambientalista ha proposto di vietare la caccia al cinghiale con l’ausilio dei cani e questa insensata proposta non merita commenti..
Vogliamo anche ricordare che in una circolare del Ministero dell’Ambiente si poneva in oggetto come “gli stampi in plastica, in quanto oggetti inanimati, non possono essere classificati e considerati RICHIAMI”.
Abbiamo analizzato riga per riga e più volte l’indicazione per l’utilizzo della deroga lettera a) contenuto nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” e non vi è alcuna limitazione circa l’uso di richiami vivi e non per le specie oggetto di deroga.
Il paragrafo 3.4.19 pagina 52 della suddetta Guida afferma: “È comunemente accettato che alcune specie di uccelli cacciabili possono compromettere gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) al di fuori della stagione venatoria autorizzata a norma dell’articolo 7. È inoltre comunemente accettato che per salvaguardare tali interessi talvolta l’unica soluzione soddisfacente è l’eliminazione degli uccelli. Sotto questo profilo, sembrerebbe ragionevole considerare il ricorso alla caccia come un mezzo legittimo per la salvaguardia degli interessi menzionati nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Naturalmente, in questo caso, la caccia persegue fini non ricreativi, ossia la prevenzione dei danni”.
Al paragrafo 3.4.20 pagina 53 troviamo scritto: “Le specie per le quali sono invocate le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) sono talvolta definite “specie nocive”; il loro controllo è giustificato dall’esigenza di “prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque” nonché “per la protezione della flora e della fauna”. In particolare la prima giustificazione riguarda un’ampia varietà di specie, appartenenti soprattutto alle seguenti famiglie: Corvidae, Columbidae, Sturnidae, Laridae e Anseridae99. Molte di queste specie sono diffuse e relativamente abbondanti ed il loro stato di conservazione è ritenuto soddisfacente”.
E’ chiaro quindi come, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, l’attività venatoria entra in gioco con un ruolo determinate al fine di limitare e/o contenere i danni all’agricoltura attraverso l’eliminazione di volatili al fine di garantire la riuscita dello scopo dell’uso della deroga.
Ulteriori passaggi importanti nella Guida vengono ritrovati nei paragrafi che analizzano nello specifico la deroga nella lettera A:
3.5.7 “Il terzo motivo che giustifica il ricorso ad una deroga enunciata nella lettera a) riguarda la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque. Questa deroga, che è diretta al controllo delle specie nocive, presenta vari aspetti. In primo luogo, è chiaramente collegata ad un interesse economico. In secondo luogo, è diretta a prevenire i danni e non è quindi una risposta a danni già accertati ma alla forte probabilità che tali danni si verifichino in caso di inerzia. In terzo luogo, devono sussistere elementi che consentano di concludere che in caso di inerzia i danni saranno gravi”.
3.5.9 “Le principali specie nocive sono le Corvidae, le Columbidae, lo Sturnus vulgaris, le Laridae e le Anseridae. Molte delle specie elencate nell’allegato II sono anche oggetto di ampie sovrapposizioni (oltre 40 giorni) tra i periodi di caccia e i periodi della nidificazione e della migrazione di ritorno”.
3.5.11 “I danni in questione devono essere rilevanti. In proposito la Corte di giustizia ha osservato che “questa disposizione della direttiva non mira a prevenire il pericolo di danni di lieve entità.” Occorre sottolineare due aspetti: la probabilità e l’importanza dei danni. Non è sufficiente il rischio che si verifichi un danno. Se il danno non è ancora visibile, l’esperienza passata deve dimostrare che esistono forti probabilità che il danno si verifichi. Inoltre deve trattarsi di un grave danno ad un interesse economico; sono dunque escluse le semplici molestie e il normale rischio di impresa”.
3.5.13 “Nella causa C-79/03, relativa alla caccia con i vergelli per evitare gravi danni alle colture nella Comunità di Valenza, Spagna, la Corte ha statuito sull'esistenza di alternative e sulla pertinenza di questo tipo di caccia per evitare danni. A parere della Commissione, vi sono altre soluzioni soddisfacenti per prevenire gli asseriti gradi danni causati dai tordi alle colture di viti e ulivi (ad esempio, la caccia con il fucile o l’impiego di cannoncini sonori, utilizzati con successo nel territorio di altre Comunità autonome spagnole). Secondo le autorità spagnole la caccia con i vergelli fornisce una soluzione soddisfacente per prevenire i danni, dato che per quanto riguarda i cannoncini sonori, il loro costo è troppo elevato rispetto al valore dei danni subiti e il loro utilizzo rischierebbe di provocare incendi, mentre l'uso di fucili comporterebbe un aumento delle licenze di caccia e un ampliamento del periodo di caccia”.
Quanto sopra scritto dimostra chiaramente come la limitazione circa l’utilizzo di richiami di qualsiasi tipo non viene mai menzionata. Riuscire nell’intento di limitare o prevenire i danni all’agricoltura e, quindi, limitare le perdite economiche di Aziende Agricole sono la priorità irrinunciabile oggetto della deroga. Per far questo i mezzi indicati ad assolvere questo compito devo essere quindi messi nelle migliori condizioni per assolvere il proprio compito.
Lo Storno, selvatico gregario per eccellenza, se cacciato con l’uso di richiami vivi e non può essere oggetto di attività venatoria proficua e in questo caso specifico riuscire nel proprio intento. Al contrario l’inutile divieto imposto dall’ISPRA renderebbe la prevenzione e il contenimento dei danni del tutto insufficiente.
L’ultima perla dell’Istituto è il “consiglio di utilizzo, per le deroghe, dei pallini d’acciaio o similari”, a causa dell’alto potere tossico dei pallini di piombo nelle carni dei volatili abbattuti, motivazione alquanto singolare e fantasiosa.
Ci auguriamo che il mondo agricolo si mobiliti in questo senso poiché i veri protagonisti in oggetto non sono né i cacciatori, né gli Storni, ma le loro colture che giornalmente vengono depauperate da questo selvatico. Migliaia di euro di reddito se ne vanno in fumo, o meglio in volo, ogni anno. Se gli agricoltori vogliono un aiuto i cacciatori sono disposti a darlo, ma che ci vengano almeno dati gli strumenti per farlo.
Ufficio Stampa ANLC Umbria