Lo scorso 29 agosto il Tar campano aveva sospeso il calandario venatorio regionale nella parte relativa alla preapertura rispondendo così ad una richiesta cautelativa del Wwf, ed aveva fissato la trattazione dell'istanza per il 28 settembre.
Secondo la Federcaccia campana, che si è costituita "ad opponendum" per il rigetto del ricorso, mancano i dovuti presupposti richiesti dalla legge. Ovvero "non sussiste per il ricorrente alcun pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla pre apertura del calandario venatorio, in quanto alla data della trattazione dell'istanza cautelare è ormai decorso il periodo di pre apertura della caccia alla tortora e alla quaglia".
"Il motivo a base del ricorso del WWF - continua la Fidc - è chiaramente inammissibile ed infondato inoltre, in quanto la richiamata sentenza del TAR Campania 4639/2011, ha solo censurato alcune parti del Piano Faunistico Venatorio Regionale che, comunque non inficiano la proroga del Piano ed il relativo esercizio dell’attività venatoria".
Anche in relazione al ricorso del WWF per motivi aggiunti, la Federcaccia Campania contesta l’inammissibilità e l’infondatezza. Ciò sia poichè non regge la contestazione dell’annullamento del Piano Faunistico-Venatorio, sia poichè sono ampiamente decorsi i termini per impugnare la delibera della Giunta Regionale per presunta incompetenza dell’Organo deliberante.
(26/09/2011)
© RIPRODUZIONE RISERVATA