Con 137 voti favorevoli, 99 contrari e 5 astenuti, il Senato ha approvato la modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza Vedi notizia proposta dai senatori Sergio Divina e Mario Pittoni (Lega Nord) e presentata, modificata dalla Commissione, dal relatore Claudio Molinari.
Si è proceduto - ha spiegato il relatore - ad introdurre una norma di interpretazione autentica alle osservazioni (e alle conseguenti sanzioni), che hanno interessato nella zona appenninica (Emilia Romagna e Toscana) soprattutto cacciatori provenienti dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Tra i contrari la senatrice Poretti (Radicali nel PD) che ha avanzato una proposta di questione sospensiva, respinta, non senza portare il dibattito su toni di antagonismo verso la categoria dei cacciatori. Nel corso della discussione generale - si legge sul sito del Senato - sono intervenuti, oltre alla già citata sen. Poretti, i sen. Amati, Andria (PD), Carrara (CN-Io-Sud), Divina (Lega Nord), Perduca (Radicali nel PD) e Orsi (PdL), Di Nardo (IdV), che ha dichiarato il voto contrario del suo gruppo.
L'intervento dei senatori Orsi e Divina hanno puntato sulla necessità di un intervento normativo dietro specifica richiesta della Conferenza delle Regioni, sottolineando che il ddl avrebbe risposto ad un'esigenza di equità nei confronti di cacciatori multati malgrado si fossero limitati ad esercitare un diritto loro riconosciuto dalla legge. Contrario il voto dichiarato dal sen. Della Seta (PD), che pur riconoscendo la buona fede dei cacciatori multati, ha fatto presente che il provvedimento mette in discussione il principio cardine che impone un'opzione esclusiva all'esercizio dell'attività venatoria. Infine, il sen. D'Alì (PdL) ha dichiarato il convinto favorevole del Gruppo ad un provvedimento che pone rimedio ad una ingiustizia perpetrata ai danni di alcuni cacciatori.
DISEGNO DI LEGGE
Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza (2422)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.