Oltre all'impugnativa (poi non notificata) della legge sulle deroghe lombarde, lo scorso 22 settembre il Consiglio dei Ministri ha discusso anche quella nei confronti della legge n.15 del 18-07-2011 delle Marche (modifica la Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria". Secondo i motivi esplicitati nella nota ministeriale la legge presenta aspetti di illegittimità costituzionale nei punti in cui esce dalle competenze regionali.
In particolare si contestano alcuni aspetti considerati in contrasto con la legislazione nazionale. Come la norma sulle opzioni di caccia che permetterebbe ai cacciatori che hanno scelto l'appostamento fisso di praticare anche quello temporaneo e agli ultra 65enni che hanno scelto “altre forme” di esercitare anche l'appostamento fisso.
Altro punto sollevato è quello che introduce la possibilità di approvare il calendario venatorio attraverso legge regionale con valenza triennale. Una possibilità, si legge nel testo dell'impugnativa, suscettibile di violare le disposizioni della L.157/1992 perché - viene spiegato - impedirebbe la possibilità di adattare di volta in volta il periodo venatorio alla verifica (a carico dell'Ispra) dello status della fauna selvatica. Inoltre “contrasta con la norma statale laddove questa attribuisce, in merito, in capo alla Regione una competenza non legislativa ma meramente "autorizzatoria", legittimando pertanto per la disciplina di tali aspetti l'adozione di provvedimenti amministrativi e non normativi”.
(10/10/2011)
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