A seguito dell'audizione di oggi al Senato delle associazioni ambientaliste sulla revisione della legge 394/91 e delle rimostranze avanzate in particolare dalla Lipu sull'emendamento Molinari (controllo nelle aree protette) il Senatore Orsi, che è relatore del ddl, ha dato la propria disponibilità ad invitare il Senatore Molinari al ritiro dell'emendamento.
Nello stesso tempo, come si apprende da alcune note stampa, la Lipu si è dichiarata disponibile a fornire il proprio contributo affinchè il tema del controllo della fauna possa essere invece affrontato “in modo tecnicamente efficace e culturalmente avanzato”.
"Siamo lieti – spiega Fulvio Mamone Capria, presidente LIPU - di questa importante novità emersa oggi in commissione Senato circa il controverso emendamento del senatore Molinari che, ricordiamolo, permetterebbe di fatto la caccia a tutte le specie protette e anche in periodi delicatissimi del loro ciclo biologico".
Ecco il testo dell'emendamento:
All'emendamento 2.0.400, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica). – 1. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico per la tutela della bio diversità e delle attività umane, non costituisce in nessun caso esercizio di attività di caccia, è effettuato nell'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto e organizzato dalle regioni e per le aree protette dai relativi soggetti gestori.
2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.
3. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato-con metodi indiretti di contenimento delle popolazioni o di protezione dei beni che si intende tutelare, ovvero mediante cattura o abbattimento, con metodi che escludano significativi impatti sulle specie non oggetto di controllo, secondo le seguenti modalità
a) Per tutte le specie con esclusione del cinghiale, della cornacchia, della gazza e delle specie alloctone il controllo viene praticato in attuazione di un piano, elaborato sulla base del parere obbligatorio dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;
b) Per le specie particolarmente protette, indicate nell'articolo 2 il controllo può essere praticato solo in casi eccezionali e previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA;
c) per il cinghiale, la cornacchia e la gazza il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare zone non vocate alla presenza di tali specie nelle quali si persegue l'obiettivo della densità zero;
d) per le specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I), per il territorio nazionale o parte di esso il controllo è effettuato, con l'obiettivo della densità zero, sulla base del parere obbligatorio dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.
4. Nelle aree protette e nelle aree a queste contigue, come individuate dal piano del parco, le catture e gli abbattimenti per il controllo faunistico, ai sensi dell'articolo art. 11-bis e dell'articolo 22, comma 6-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da operatori abilitati e autorizzati dall'Ente stesso.
5. AI personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico.
6. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
7. Nell'intero territorio nazionale è vietata l'immissione di specie alloctone, ad esclusione di quelle riportate in allegato I, in strutture di contenimento che escludano rischi di fughe in natura».
(12/10/2011)
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