“Oltre ad esprimere la propria soddisfazione per la decisione del Tar Veneto che rigetta il ricorso presentato dalla Lac avverso al calendario venatorio regionale, la Federazione Italiana della Caccia del Veneto ritiene importante sottolineare come le motivazioni portate a sostegno di questa decisione costituiscano una importante affermazione di principio che travalica il caso particolare”.
Lo afferma in una nota la Federcaccia del Veneto, che spiega come sia stata significativa nella sentenza “la valutazione del fatto che il parere Ispra che era stato richiamato dai ricorrenti non risultava aggiornato alle mutate condizioni della popolazione della specie interessata (in questo caso il combattente, ma avrebbe potuto essere un’altra specie selvatica)”. Ugualmente degna di nota, inoltre, “la considerazione relativa ad un altro dei punti impugnati ovvero che, come recita la sentenza, “il discostamento dalle linee guida dell’ISPRA risulta congruamente motivato in relazione al fatto che i pareri forniti relativamente alla fauna stanziale non sono adeguatamente rapportati alla realtà regionale”.
Viene dunque nuovamente sancito con una sentenza – sottolinea Fidc - che le Regioni possono deliberare in materia di caccia discostandosi dai pareri ISPRA purché abbiano a sostegno delle proprie decisioni fondati argomenti scientifici. Il che conferma, per la Federazione Italiana della Caccia, “l’importanza per la caccia e i cacciatori di dotarsi di propri organismi in grado di avere dati e osservazioni scientifiche da portare a sostegno delle proprie richieste là dove quelli a disposizione dell’ISPRA non siano aggiornati, completi o disponibili, come peraltro previsto dalla normativa nazionale e da quella europea”.
“Si tratta dunque - conclude la nota - di una vittoria di principio fondamentale, non riportata contro l’Istituto, ma contro chi dai limiti di questo vuole approfittare per far passare posizioni e linee di parte e inutilmente restrittive per i cacciatori”.
(13/10/2011)
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