Riceviamo e pubblichiamo:
La maggiore conflittualità in materia di applicazione della Direttiva Uccelli 2009/147/CE interessa l'utilizzo del regime di deroga da parte dei Paesi Membri. In particolare in Italia esiste un dibattito acceso per l'applicazione delle deroghe secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lettera c) della direttiva, che permette il prelievo di piccole quantità con un utilizzo ragionevole ed a condizioni controllate su base selettiva. Allo scopo di favorire la corretta applicazione e far cessare la conflittualità sull’applicazione delle deroghe, la Commissione Ambiente Europea ha “prodotto” nel 2009 una “Guida alla disciplina della caccia alla luce della direttiva Uccelli” che ha visto riuniti al tavolo di lavoro congiunto un pool di esperti del mondo ambientalista, venatorio, agricolo e scientifico. Lo scopo era quello di accompagnare seguendo la “guida” l'applicazione di quanto previsto dalla direttiva, quindi anche nell’ applicazione delle deroghe .
Un documento ritenuto a livello comunitario” determinante nell'eliminare quei margini di fraintendimento sulla corretta lettura e applicazione della direttiva ( riconosciuta dalla stessa LIPU-BirdLifeInternational sul documento “L'applicazione della Direttiva Uccelli alla luce della Guida Interpretativa della Commissione Ambiente Europea” di Ariel Brunner e Danilo Selvaggi).
Di seguito si forniscono le indicazioni, a nostro parere indispensabili, per applicare correttamente il regime di deroga secondo la lettera c).
1) Identificazione precisa dei cacciatori autorizzati alla deroga con autorizzazione nominale rilasciata ad una quota definita di cacciatori della Regione o Provincia in cui si applica la deroga. Questo significa che NON possono essere autorizzati alla caccia in deroga tutti i cacciatori di una determinata regione o provincia. E’ invece necessario che le province o le regioni attuino un sistema di domanda preventiva alla caccia in deroga per ogni cacciatore, da farsi entro il mese di giugno-luglio precedenti alla stagione di caccia, con rilascio dell’autorizzazione, corredata delle informazioni complete sotto riportate (punto 2). Questo sistema consente il vantaggio importante di conoscere il numero esatto di cacciatori che eseguiranno i prelievi in deroga, permettendo che il numero di capi prelevabili sia suddiviso per un numero inferiore di cacciatori rispetto al totale regionale, con aumento dei capi prelevabili per persona. E’ noto e dimostrato che i cacciatori interessati alle specie in deroga sono solo una parte dei totali regionali o provinciali.
2) Identificazione precisa del luogo dove verrà esercitata la caccia in deroga, ovvero appostamenti fissi oppure, in caso di caccia da appostamento temporaneo o vagante, limitazione a non più di due/tre Comuni in cui la caccia deve essere obbligatoriamente esercitata. Questo consente una più facile attività di controllo da parte degli organi preposti.
3) Metodi di controllo dei carnieri: fornitura, al cacciatore autorizzato alla caccia in deroga, di un numero di contrassegni inamovibili corrispondenti alla quota assegnata annualmente, da apporre sui capi di selvaggina abbattuta non appena effettuata la cattura. Quando il cacciatore ha terminato i contrassegni corrispondenti alla quota annuale abbattibile non può più esercitare la caccia in deroga. Fornitura di un tesserino in cui si deve segnare il capo abbattuto di specie in deroga non appena raccolto e contrassegnato. Trasmissione alle Amministrazioni con metodi elettronici ed informatici del numero di capi abbattuti con cadenza bisettimanale.
4) Stagioni di caccia: la durata della stagione di caccia in deroga deve necessariamente essere ristretta in modo evidente rispetto alla normale stagione di caccia. Si ritiene che la stagione per ogni specie non dovrebbe superare il mese e mezzo.
5) Rendicontazione precisa all’Unione Europea, da parte delle regioni o province, delle verifiche effettuate sulla stagione di caccia in deroga, ovvero numero di capi prelevati, numero di cacciatori autorizzati, distribuzione stagionale dei prelievi, controlli effettuati e infrazioni rilevate, tipo di sanzioni applicate, valutazioni sulle presenze delle specie cacciabili in deroga.
6) Piccole quantità: alla pagina 89 della Guida Interpretativa della direttiva (versione in inglese) è riportato un esempio per il calcolo delle piccole quantità per la specie porciglione. A partire dai dati disponibili (in questo caso quelli dell’European Atlas of Breeding Birds EBCC), integrati con i tassi di mortalità presenti in letteratura, si arriva ad una determinazione delle piccole quantità a livello del “continente Europa”. Si dimostra quindi che è possibile un calcolo a partire dai dati disponibili. Per applicare le piccole quantità alle regioni italiane sarebbe ovviamente necessario conoscere l’entità delle popolazioni in transito e svernanti in ogni singola regione. Essendo questa valutazione sicuramente difficoltosa, in attesa di studi particolari su ogni regione, è tuttavia possibile a nostro parere un calcolo a livello nazionale, a partire dalle stime di popolazione totale fornite da vari enti, ad esempio BirdLifeInternational. Successivamente è possibile una separazione del quantitativo nazionale fra le diverse regioni interessate alla caccia in deroga. Un’alternativa potrebbe essere una gestione statale centralizzata della caccia in deroga con uffici competenti ed efficienti. In merito ai pareri ISPRA degli ultimi anni, nei quali si afferma che non vi sono le conoscenze sufficienti per determinare le piccole quantità, facciamo notare che le stime di popolazione di BirdLifeInternational, per loro natura approssimative, e le valutazione dello stesso ente sulle tendenze delle specie e sulla stato di conservazione, sono sempre tenute in considerazione dall’ISPRA nella predisposizione di pareri e relazioni scientifiche. Ora delle due l’una, o le stime non sono affidabili allora anche le definizioni di declino e stato di conservazione sono speculazioni, oppure sono attendibili e quindi, con ovvio grado di approssimazione, è possibile un calcolo affidabile delle piccole quantità, almeno a livello nazionale.
I punti sopra esposti a nostro parere recepiscono quanto disposto dalla direttiva per l’applicazione del regime di deroga secondo lettera c) e possono consentire di affrontare le valutazioni dell’Unione Europea con maggior sicurezza rispetto a quanto oggi messo in atto dalle Regioni italiane. Si ricorda infatti che per la direttiva e per la Guida Interpretativa le deroghe rappresentano un’eccezione e che non possono essere quindi intese come “integrazioni” regolari alla normale attività di caccia consentita sulle specie cacciabili. Per una maggiore coerenza dello Stato Italiano sarebbe inoltre necessario che venisse inoltrata domanda all’UE per la modifica dell’allegato 2/2, chiedendo l’inserimento delle specie oggetto di deroga, ovvero, oltre allo storno, anche fringuello, peppola e frosone, tutte specie oggi giudicate in favorevole stato di conservazione. In questo modo si capisce che l’Italia intende cacciare queste specie, e che, in attesa delle modifiche degli allegati, si procede al regime di deroga, attuato però con tutte le necessarie regolamentazioni. Le delibere o leggi regionali che sono state applicate da varie Regioni italiane hanno negli ultimi anni migliorato l’aderenza alle prescrizioni della direttiva, tuttavia, secondo questo Ufficio, devono essere fatti ancora alcuni passi per evitare le procedure d’infrazione e le seguenti condanne da parte della Corte Europea. I punti sopra esposti vanno in questa direzione.
Ufficio Avifauna Migratoria
Lorenzo Carnacina
Michele Sorrenti
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