Il Tar di Brescia mercoledì 16 novembre ha respinto l'istanza cautelare contro il calendario venatorio provinciale intentata da Wwf, Lav, Legambiente ed Enpa. A difendere il provvedimento, oltre alla Provincia di Brescia, si sono costituiti in giudizio anche l'Ispra e ad opponendum l'Anuu Migratoristi.
Nella sua lunga motivazione, il Tar osserva che "non risulta fornito alcun principio di prova che la Provincia abbia disatteso il parere dell’ISPRA, mentre la deliberazione n. 239 del 20 giugno 2011 dà espressamente conto di un’operazione di bilanciamento degli interessi e delle esigenze di conservazione delle specie, da un lato, e della necessità di garantire la conservazione della radicata tradizione della caccia, dall’altro, di tal che non può ritenersi comprovato il dedotto difetto di motivazione".
I giudici hanno anche sottolineato che le osservazioni degli animalisti "non appaiono idonee a consentire di individuare specifiche violazioni della normativa comunitaria". Il calendario, dice ancora l'ordinanza, è "peraltro individuato con legge regionale la cui legittimità non risulta essere oggetto di specifica censura".
Il Tar evidenzia inoltre "che i limiti di prelievo risultano essere stati indicati previo censimento e tenuto conto dei risultati dello stesso, prevedendo, per il loro rispetto, un apposito sistema di controllo" e "che anche la previsione delle forme di caccia ammesse (fissa e vagante) è da imputarsi alla legge regionale, non censurata, fermo restando che, come parrebbe desumibile dalla stessa Guida interpretativa alla normativa comunitaria, non risulta comunque dimostrato che l’esercizio della facoltà di individuazione dei calendari venatori incida in concreto sulla conservazione della fauna".