Il Tar del Lazio, su ricorso proposto da LAV Lega Antivivisezione Onlus e Lega per l'Abolizione della Caccia LAC, ha sospeso in parte il Decreto sul "Calendario venatorio regionale 2011-2012, nonché disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale dell'Abruzzo del Molise e del Lazio".
Nel testo dell'ordinanza si considera che "la Regione Lazio, nell’adottare il calendario venatorio impugnato, non risulta aver tenuto in particolare considerazione le modifiche normative introdotte dall’art. 42 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009) riguardanti, tra l’altro, gli artt. 1 e 18 della l.n. 157/1992 (cfr. art. 1, comma 1-bis, e art. 18, comma 1-bis, della legge indicata) e la relativa Guida redatta da ISPRA, richiamata nella memoria depositata il 23.11.2011, con specifico riferimento al superamento degli standard minimi di tutela".
Il Tar ritiene per questi motivi necessario il riesame del Calendario venatorio impugnato nelle parti in cui consente l’esercizio dell’attività venatoria nei periodi di riproduzione e migrazione prenuziale e l’utilizzo di munizioni tossiche;evidenziate e ordina la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
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