Allo scopo di favorire il dibattito sull’auspicata modifica della legge sulla caccia, questa redazione pubblica il cosidetto eptalogo messo appunto da Federcaccia, sul quale si parla di convergenza abbastanza diffusa anche da parte di altre associazioni venatorie.
Prossimamente cercheremo di approfondire la questione.
1. Fermo restando che l’impianto complessivo della legge n. 157/92 è più che mai attuale al punto di costituire un riferimento avanzato di pianificazione e programmazione del settore faunistico – venatorio, un impegno particolare deve essere profuso per adeguarlo agli obbiettivi imposti e alle opportunità offerte da Rete Natura 2000, con particolare riguardo alla biodiversità, che rappresenta l’obbiettivo strategico riferito all’interno continente europeo. In questa prospettiva va aggiornata la definizione di territorio agro – silvo – pastorale dell’art. 10 e rivalutata la pianificazione faunistico – venatoria.
2. Nell’ambito di tale pianificazione acquisisce uno speciale rilievo il concetto di gestione delle risorse faunistiche ed il prelievo venatorio diventa una modalità di fruizione di tali risorse compatibile con le finalità di salvaguardia della fauna selvatica (e di quella protetta in particolare) e di tutela degli Habitat, naturali o artificiali, in cui vive, sosta e si riproduce.
3. L’articolazione degli ambiti territoriali di caccia deve riflettere gli obbiettivi conservativi e di fruizione menzionati al punto precedente: ne deriva che dimensionamento e organizzazione ottimali di tali ambiti sono condizioni di una sana autogestione alla quale concorrono le rappresentanze dei cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed enti locali.
4. Gli organismi direttivi degli ambiti, in quanto espressioni dirette degli interessi ambientali, naturalistici e faunistici, nonché di quelli territoriali, sono strumenti idonei a perseguire gli obbiettivi di Rete Natura 2000, e a sviluppare una apprezzabile competitività nella gestione, anche economica, degli stessi.
5. Il potenziamento del ruolo degli ambiti territoriali di caccia e degli organismi direttivi concorrerà a semplificare l’apparato organizzativo di aree regionali a vario titolo protette (là dove gli ambiti si sovrappongano, anche parzialmente, ai relativi perimetri) nonché a ridurne i costi di gestione, svilupperà preziose sinergie anche culturali nei contesti locali in cui operano.
6. Mentre si conferma la centralità (statualità) dei valori ambientali, si reinvestono le regioni dei compiti di pianificazione – programmazione – organizzazione e della potestà normativa di dettaglio secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, privilegiando, quale sede di confronto istituzionale, la Conferenza permanente Stato / Regioni e Provincie autonome.
7. L’aggiornamento normativa investirà, nella misura in cui ciò appaia necessario, il testo della legge 394/91 .