Gli emendamenti proposti dalle forze di maggioranza per superare alcuni punti critici in merito al divieto di utilizzo e trasporto delle munizioni di piombo nelle aree umide in applicazione del regolamento Ue, sono al vaglio della Commissione Ambiente del Senato. Come molti altri, fanno parte delle proposte presentate nell’ambito della Conversione in legge del dl 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (854). Oltre a queste, abbondantemente annunciate e commentate negli scorsi giorni, la maggioranza sembra voler tentare anche le attese modifiche alla legge quadro sulla caccia necessarie a risolvere l'annoso problema delle continue sospensioni dei Calendari Venatori presentati dalle Regioni: eliminando il parere obbligatorio di Ispra e prevedendo la facoltà di normare i periodi di caccia a seconda delle peculiarità dei diversi territori, nonchè intervenendo sui Tar e sulle loro sospensive. Vediamo insieme gli emendamenti presentati:
Emendamento 11.0.29 (proposto dagli esponenti di Fratelli d'Italia, De Carlo, Nocco, Sigismondi, Pogliese) e analogo emendamento della Lega 11.0.31 (a firma di Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, Potenti, Germanà): Si mira ad inserire specifiche sanzioni amministrative all'articolo 31 della legge 157/92, per l'uso di munizioni contenenti piombo nelle zone umide. Il testo prevede multe da 200 a 1000 euro per chi detiene tali munizioni entro e non oltre 100 metri da una zona umida, ma esclude le situazioni in cui le munizioni sono utilizzate per attività di tiro all'interno di poligoni chiusi o per scopi diversi dalla caccia. Viene poi data una definizione chiara di zona umida, ovvero quelle riconosciute nella Convenzione Ramsar e quelle ricadenti in Sic e Zps, oltre che nei confini dei Parchi.
11.0.29
De Carlo, Nocco, Sigismondi, Pogliese
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1.All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall'attività di tiro.»
Emendamento 11.0.31 (Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, Potenti, Germanà): del tutto identico al precedente.
Emendamento 11.0.27 di Fratelli d'Italia (De Carlo, Nocco, Pogliese, Sigismondi) e 11.0.28 della Lega (Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, Potenti, Germanà): mirano a modificare l'articolo 18 della legge 157/92 al fine di rendere più agile la definizione dei calendari venatori e la loro applicazione. Si propone infatti di dare facoltà alle Regioni di modificare i periodi di caccia attualmente definiti per ogni specie, ma solo se queste modifiche rispettano il divieto di caccia durante il periodo di migrazione post nuziale, il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. Si propone di eliminare la parte che stabilisce il parere obbligatorio di Ispra nella formulazione dei calendari venatori, permettendo alle regioni di stabilire i periodi di caccia anche al di fuori dell’arco temporale massimo 1 settembre - 31 gennaio. Infine si prevede, in caso di impugnazione del calendario venatorio, l’applicazione dell'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il che comporterebbe per il Tar chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, nel caso in cui ritenga sussistenti profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile l'obbligo di fissare l’udienza di merito durante la prima udienza successiva, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta urgente.
11.0.27
De Carlo, Nocco, Pogliese, Sigismondi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18 della legge11 febbraio 1992, n. 157. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto del divieto di cui al comma 1-bis, l'esercizio venatorio è consentito per le seguenti specie e nei periodi sottoindicati»;
b) al comma 2, le parole «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni, entro il 15 giugno, pubblicano il calendario venatorio nel rispetto del comma 1 e con l'indicazione, per ciascuna specie di fauna selvatica cacciabile, del numero massimo di capi, giornaliero e stagionale, di cui è consentito il prelievo. Con il calendario venatorio, le regioni possono modificare le specie cacciabili e i periodi di caccia, stabiliti al comma 1, a condizione della»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
11.0.28 Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, Potenti, Germana': identico al precedente.
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