Gli interventi di caudotomia non possono essere sempre vietati. Lo ha detto in questi giorni il
Tar del Lazio accogliendo il ricorso di alcuni club di razza, allevatori e veterinari contro il
divieto di caudotomia stabilito dall'Ordinanza ministeriale del 23 marzo 2011, già precedentemente sospesa dal Tar. In particolare ci si riferiva agli “interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o
non finalizzati a scopi curativi” stabilendo il divieto alla vendita e all'esposizione delle razze sottoposte all'intervento.
Con il suo intervento il Tar del Lazio ha riconosciuto in contrasto d'illegittimità dell’ordinanza con la circolare interpretativa del Ministro della Salute in data 16.3.2011, emanata ad illustrazione della Convenzione Europea di Strasburgo del 13.11.1987 (ratificata con legge n. 201/2010 e poi entrata in vigore in Italia il 1°.11.2011). Nella circolare del Ministro vengono “ritenuti legittimi e consentiti gli interventi preventivi di caudotomia, effettuati da un medico veterinario su giudizio motivato e certificato dello stesso, “sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l’animale al rischio di fratture, ferite, e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere psico-fisico dell’animale”.
Il Tar evidenzia che la circolare del Ministro “è pienamente coerente, d’altra parte, con l’art. 10 della ridetta convenzione europea, la quale, pur vietando in generale gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia per scopi non curativi, li consente tuttavia “se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse dell’animale”.