Le modifiche approvate a luglio dalla Regione Lombardia alla legge regionale sulla caccia sono censurabili nella parte in cui si prevede che l'attività cinofila di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, sull'intero territorio regionale ove non è vietata la caccia,
possa iniziare fin dal primo di agosto. Lo ha deciso negli scorsi giorni il Consiglio dei Ministri, votando per
l'impugnativa della legge legge n.15 del 31-07-2012 della Lombardia davanti alla Corte Costituzionale.
"L'attività di addestramento cani, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 350 del 1991 - si rileva nel testo dell'impugnativa - è assimilabile in tutto e per tutto alla materia della caccia". In quanto attività venatoria quindi,
l'addestramento dei cani può essere consentito senza limiti di tempo solo nelle zone di addestramento proprio per evitare che detta fauna selvatica sia disturbata durante i periodi nei quali l'esercizio venatorio è vietato.
"Si rappresenta che l'ISPRA - precisa il Consiglio dei Ministri - ha avuto modo di esprimersi sull'argomento, affermando che consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani nel periodo indicato dalla norma regionale "determina un evidente ed indesiderabile
fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta od indiretta una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate" in quanto si svolge "durante il periodo riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici (dalla stagione degli accoppiamenti all'indipendenza della prole dalle cure parentali)". Tale attività quindi per l'Ispra non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di settembre.
Si evidenzia pertanto la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione. Per questo motivo - dice il Governo - la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione".