“L’art. 659 del codice penale punisce chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone anche “suscitando o non impedendo strepiti di animali”. Lo conferma l'Avvocato Franco Bonsanto, Cassazionista al Foro di Bologna, che abbiamo interpellato a seguito della richiesta di un parere legale da parte di una nostra lettrice. Il problema segnalato dalla signora, che abita nella campagna pavese, è molto comune: i latrati dei suoi 5 cani disturbano i vicini, e questi minacciano azioni legali. L’iniziativa legale di qualche vicino dalle orecchie particolarmente sensibili non è da sottovalutare, perchè se il reato viene riconosciuto, può portare all’ammenda fino a 309 euro (suscettibile di estinzione a mezzo oblazione con euro 155) o all'arresto fino a 3 mesi.
“E’ anche vero, però – evidenzia l'Avvocato Bonsanto - , che la giurisprudenza prevalente ritiene che il reato vada escluso nel caso in cui le immissioni sonore siano oggettivamente inidonee a disturbare un numero indeterminato di persone e arrechino disturbo, invece, soltanto ai soggetti che si trovino in un luogo contiguo rispetto alla fonte di provenienza dei rumori (in questi termini, ex multis, Cass. 13 dicembre 2007 e 10 maggio 2002)”. Come conferma più recentemente anche un'altra sentenza (Cass. pen., sez. I, 11 aprile 2012, n. 15230), escludendo nella specie, la configurabilità del reato, atteso che l'abbaiare del cane era idoneo a disturbare solo i vicini di casa e non un numero indeterminato di persone).
Continua l'Avv. Bonsanto: "di diverso segno, tuttavia, Cass. pen., 24 gennaio 2012, n.7748" che ha rigettato il ricorso basato proprio sull'applicabilità del distubo in termini di vicinanza condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende . La Cassazione in questo caso ha valutato l'adeguata motivazione in relazione "alla concreta sussistenza di un abbaiare molesto dei cani di proprietà dei ricorrenti, tali da propagarsi per una vasta area circostante il giardino nel quale i cani erano ubicati (cfr. dep. Carabiniere D.S.), sia l'idoneità del loro abbaiare ad arrecare disturbo al riposo di un vasto ed indeterminato numero di persone, abitanti negli alloggi ubicati nella zona circostante".
"Ad ogni modo - precisa infine l'Avv. Bonsanto - , ogni singolo caso va esaminato nel contesto concreto e spetta al giudice di merito, ove si approdi in un’aula giudiziaria, valutare, alla luce delle prove offerte dalle parti, se siano effettivamente ravvisabili gli estremi richiesti dalla norma per la sussistenza del reato. Tutto ruota, in buona sostanza, attorno al concetto di disturbo della tranquillità pubblica e dunque alla latitudine più o meno ampia che alla predetta si ritenga di dare". |