La Corte Costituzionale, con sentenza depositata lo scorso 17 luglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle recenti disposizioni di Lombardia e Veneto che hanno sancito la possibilità di estendere l'addestramento dei cani da caccia su tutto il territorio regionale. Si tratta della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria» e dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani).
I rilievi alla Corte erano stati mossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 2-4 ottobre 2012 e il 16-19 ottobre 2012. In entrambi i ricorsi si contestava la possibilità di aprire l'attività di addestramento cani prima del periodo consentito (primo agosto in Lombardia) e su tutto il territorio regionale. In particolare la Regione Veneto aveva inserito nelle attività di movimento dei giovani cani anche quelle necessarie all'esercizio all'attività venatoria. Cosa ritenuta illegittima dal ricorrente perche "l'attività è assimilabile in tutto e per tutto alla materia della caccia" ed il suo svolgimento quindi, dovrebbe essere consentito solo nelle zone di addestramento nelle apposite aree istituite (Zac), come stabilito dalla legge 157/92.
Accogliendo entrambi i ricorsi, la Corte ha dichiarato quindi illegittime le disposizioni. Per il Veneto ha inoltre ritenuto illegittima anche la norma che consente che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio. Vai alla sentenza della Corte Costituzionale