Se i comuni intendono vietare l'accesso di cani nelle spiagge pubbliche, lo devono fare espressamente, emanando una specifica ordinanza, in assenza della quale rimangono valide le disposizioni generiche che valgono per tutti i luoghi pubblici. Ma evidentemente la materia non è così chiara, visto che nell'ultimo mese tre diversi Tribunali amministrativi regionali (Calabria, Lazio e Campagna), chiamati in causa dalle associazioni animaliste, hanno sentenziato diversamente, evidenziando l'impossibilità per i comuni di vietare l'accesso ai cani.
Secondo il Tar di Reggio Calabria vietare l'accesso di cani sulla spiaggia limita la "libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui". Analoga sentenza è arrivata dal Tar della regione Campania il 13 luglio 2014 ha sospeso l'ordinanza del Comune di CasalVelino Marina (Salerno) che vietava l'accesso dei cani in spiaggia.
Il Tar del Lazio invece ritiene ingiustificata l'ordinanza del Comune di Roma che vietava l'accesso dei cani sulle spiagge del litorale laziale, "soprattutto alla luce del fatto che il Comune è tuttora inadempiente all'obbligo di individuare tratti di arenile da destinare all'accoglienza di animali da compagnia". Ed ha così imposto al Comune di individuare, entro 20 giorni tratti di spiaggia idonei ad accogliere i cani.