La Pro Segugio ha inviato all'Assessore regionale alla Caccia in Veneto, Daniele Stival, le proprie osservazioni in merito alla proposta di piano faunistico venatorio regionale per il periodo 2014 - 2019 in cui si chiede che la cinofilia in regione Veneto venga parificata alle altre regioni limitrofe Lombardia - Emilia Romagna e Piemonte.
Nella nota in particolare si chiede:
1 - l'allenamento, addestramento cani e prove cinofile all’interno dei parchi regionali, previo parere ed in accordo con gli enti gestori , e nelle zone dì interesse europeo natura 2000 zps e sic, osservando le disposizioni che regolamentano l’attività cinofila e con opportuna valutazione di incidenza ambientale.
2- zone di dimensioni fino a 800 ettari per addestramento e allenamento cani, istituite dalla regione o provincie per una superficie Tasp non inferiore al 5% del territorio regionale e/o provinciale.
3- addestramento e allenamento cuccioloni fino a quindici mesi, per tutto l’anno, nei territori dì caccia programmata. tale norma non ha avuto il parere favorevole della corte costituzionale in quanto regione veneto non l’ha prevista nel contesto del pfv regionale come prevede l’art. 8 della “l.n. 157/92 art 10, comma 8 lettera e) “le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati”. Quindi e’ proprio in questo contesto che può avere attuazione come per l’appunto stabilito dalla sentenza 193/2013 della corte costituzionale ed individuando come metodo di identificazioni dei cani il microchip e non il tatuaggio .
4- la possibilità di eserciate attività venatoria ed allenamento ed addestramento cani con il brevetto dì muta , con cui il proprietario dì mute iscritte – Roi, Rsr, previo apposito brevetto Enci, puo’ esercitare l’attività cinofila venatoria con la muta composta da sei cani.
5- allenamento ed addestramento cani pre-caccia nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della caccia. la 157/92 all’art 10 comma 8 lettera e prevede “e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; quindi dispone che siano proprio i piani faunistici venatori regionali che pianifichino l’attività cinofila.