Una sentenza della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 12 febbraio, ha condannato l'amministrazione comunale di Lecce e l'Asl di zona, al ristoro dei danni subiti da un motociclista per un incidente stradale avuto a causa di un cane randagio spuntato all'improvviso. La sentenza parla chiaro: l'amministrazione comunale è responsabile dei danni conseguenti le condotte omissive per comportamenti dovuti, ovvero la cattura dei randagi sul proprio territorio.
L’ente infatti, ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle relative leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, è obbligato, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.
Il conducente, che si è trovato il cane sul proprio tragitto e non ha potuto evitare l'impatto, come confermato dai testimoni e dai referti medici - ospedalieri, verrà quindi risarcito dal Comune.