Un recentissimo parere della Direzione Generale del Ministero della Salute precisa che anche i cani non di razza sono soggetti alle norme che regolano la vendita dei soggetti con pedigree. In particolare il Direttore Generale Silvio Borrello precisa “la riproduzione e la vendita di cani e gatti senza pedigree non sono vietate” ma che è tuttavia necessario “che gli animali siano chiaramente definiti “incrocio, meticcio o simil...” riportando l’indicazione della razza fenotipicamente prevalente; a tal proposito sarebbe opportuno che le banche dati regionali
potessero consentire la registrazione di tali elementi”.
Nella stessa nota si fa presente che il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 529 recante “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza” trova applicazione anche con gli animali d’affezione, per cui la commercializzazione di soggetti di origine nazionale e comunitaria definiti o dichiarati di razza è possibile esclusivamente previa apposita certificazione genealogica (pedigree), rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico”.
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