Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello della proprietaria di un terreno nel comune di Bientina (PI), concesso in comodato d'uso ad un allevatore amatoriale di cani da caccia. Il Tar era intervenuto per derimere la questione tra la signora ed il Comune, che respinse a suo tempo la sanatoria per la collocazione, senza autorizzazione, di tre multibox e recinti metallici. Durante la diatriba, che si trascina da almeno tre anni, il Tar ha respinto i motivi di ricorso della proprietaria che chiedeva di veder riconosciute le opere come “precarie” e amovibili ma, di contro, ha annullato la disposizione comunale volta all'acquisizione gratuita del terreno al patrimonio pubblico.
Il Consiglio di Stato infine ha dato ragione alla ricorrente e disposto la riformulazione della sentenza del Tar, evidenziando che, dato che l’attività cinotecnica non può essere esercitata che in zona agricola, il Comune deve chiarire se tale attività potrebbe essere consentita, e in che limiti, nell’area interessata (e più in generale all’interno del territorio del Comune). "Il legislatore ha regolamentato l’attività cinotecnica svolta in forma professionale, ponendo alcuni requisiti minimi (afferenti al reddito e al numero di capi), in difetto dei quali il soggetto interessato non assume la qualifica di imprenditore agricolo, ma non ha imposto a colui che esercita l’attività cinotecnica di assumere necessariamente anche lo status di imprenditore agricolo", osserva il Consiglio di Stato.
"E’ poi vero che, nell’area oggetto dell’intervento, l’art. 35 delle NTA prevede solo interventi di manutenzione territoriale, di ristrutturazione e di valorizzazione delle attività agricole da ottenere previa redazione di un programma di miglioramento agricolo ambientale ma è anche vero che tale norma si riferisce, come si è accennato, all’attività agricola tradizionale e deve essere quindi valutata la compatibilità (e in quali limiti anche dimensionali) di opere poste al servizio di una attività, come quella cinotecnica, che pur non essendo un’attività agricola in senso stretto può essere svolta (solo) in zona agricola".
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