La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 74 del 12 aprile 2017 ha dichiarato illegittima la legge della Regione Abruzzo, che nel 2016 ha permesso l'addestramento cani nelle aree protette regionali (Art. 4, l.r. Abruzzo n. 11/2016). I giudici hanno ritenuto fondata la possibile alterazione, come evidenziato dall'impugnativa del Consiglio dei Ministri, degli equilibri biologici di alcune specie, che hanno il loro habitat all'interno dei Parchi.
"Conseguentemente la disposizione regionale censurata si porrebbe in contrasto con i commi primo e secondo, lettera s), dell’art. 117 Cost., rispettivamente perché violerebbe i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, e perché abbasserebbe il livello di tutela della fauna selvatica e di conservazione dell’habitat stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema" scrive la Corte nella sentenza.
La Regione avrebbe dovuto escludere i cani da caccia
“Per costante orientamento di questa Corte, l’addestramento dei cani va ricondotto alla materia della caccia, in quanto strumentale all’esercizio venatorio (sentenza n. 350 del 1991 e, più di recente, sentenza n. 303 del 2013), ed è sottoposto alla medesima disciplina. Pertanto, la possibilità del suo svolgimento all’interno delle aree regionali protette – determinata dal fatto che l’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 non ha escluso, dalle attività cinofile autorizzate, quelle riferite ai cani da caccia – viola il divieto previsto dall’art. 21 della legge n. 157 del 1992 e incide sulla tutela minima garantita dalla normativa nazionale di protezione della fauna”.
Conclude la Consulta: "la presenza, autorizzata con legge, di cani, estranei all’habitat tutelato, all’interno dei parchi e delle riserve regionali è, dunque, ad un tempo lesiva degli obblighi comunitari e dei livelli minimi di tutela ambientale prescritti dal legislatore nazionale e contrasta, quindi, con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.".