La legge non consente di imporre museruola e guinzaglio solo per razze canine pericolose. Proprio perché la lista ministeriale delle razze pericolose del 2006 (tra cui Pitbull, Bulldog, Dogo Argentino e Rottweiler), è stata abolita secondo il principio che non può essere stabilito il rischio di pericolosità di un cane in base alla razza o ai suoi incroci. Il Tar di Lecce proprio in questi giorni ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento del Comune di Ostuni, accogliendo il ricorso di una Onlus.
L'ordinanza del sindaco disponeva l'obbligo, per i conduttori di cani indicati nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, di applicare contestualmente il guinzaglio e la museruola quando gli stessi si trovano a frequentare le aree adibite a verde pubblico. Per il Tar è stata una decisione semplice, visto che l'ordinanza del Ministero della Salute del 2009 ha totalmente rivisto la precente impostazione.