Una nuova sentenza della Cassazione ha appena ribaltato il concetto di responsabilità dei randagi che per legge è affidata alle Asl e ai Comuni.
Un automobilista si è visto rifiutare la causa di risarcimento per un incidente stradale causato da un cane randagio perché secondo i giudici manca la prova del comportamento colposo da parte dell'amministrazione. In sostanza l'automobilista avrebbe dovuto segnalare in anticipo la presenza del cane (cosa che ovviamente non poteva sapere, anche perché forse avrebbe evitato l'incidente). Il principio seguito dalla Corte è il seguente: il fenomeno del randagismo è troppo diffuso per permettere ai soggetti preposti di intervenire ovunque sia necessario.
“Occorre – scrive il collegio – che il danneggiato provi specificatamente che la cattura e la custodia dello specifico cane randagio che ha provocato il danno era possibile e che l’omissione di tali condotte sia derivato da un comportamento colposo dell’amministrazione locale, ad esempio perché c’erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura”. Solo in questo caso avrebbe potuto ottenere il ristoro dei danni.