La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione approvata con legge regionale 9 del 2017 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) della Regione Lazio, che aveva istituito le zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani.
"Con possibilità di istituire zone destinate al solo allenamento dei cani – si legge nel testo della sentenza -, ha previsto che queste ultime devono avere natura temporanea e sono operative dal 1° giugno al 31 agosto di ciascun anno". Il che si porrebbe in contrasto con la legge 157/92, la quale stabilisce che l’individuazione delle zone e dei periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento di specie cacciabili, avvenga nell’ambito del piano faunistico venatorio, di competenza provinciale, con ciò "escludendo la possibilità del ricorso ad un atto legislativo".
Secondo la difesa dello Stato l’attività dell’addestramento dei cani da caccia dovrebbe essere sospesa anche nel periodo aprile-luglio, per un periodo dunque più ampio rispetto a quanto previsto dalla legge regionale oggetto di impugnazione.
Tutte motivazioni accolte. Per i giudici siamo infatti in presenza di una attività discrezionale della pubblica amministrazione, cui la legge statale espressamente riserva tale competenza. Resta pertanto di esclusiva competenza del piano faunistico-venatorio sia la definizione dei periodi in cui è consentito l’allenamento dei cani da caccia, sia la dimensione delle zone destinate all’esercizio di tale attività, che la legge reg. Lazio n. 9 del 1995 aveva inizialmente fissato in tre ettari, poi elevati ad un massimo di venti ettari dalla legge regionale impugnata.