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Caudotomia: divieto solo per l'esposizione "ai fini di vendita"


giovedì 15 settembre 2011
    
Novità sul fronte caudotomia. L'Enci fa sapere che una nuova ordinanza del 4 agosto 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 settembre e pertanto attualmente in vigore, il Ministero della Salute ha integrato le disposizioni già emanate, stabilendo che il divieto di esposizione di animali sottoposti a “interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane e non finalizzati a scopi non curativi” riguarda l’esposizione “ai fini di vendita”.

"Il Ministero della Salute - si legge nella nota Enci - ha dunque ritenuto necessario individuare l’esatta delimitazione del divieto di esposizione. Non trattandosi di esposizioni ai fini di vendita, le manifestazioni cinotecniche riconosciute dall’ENCI, realizzate allo scopo di valutare le qualità estetiche dei soggetti secondo gli standard di riferimento o la loro capacità sul lavoro, rientrano a pieno nel quadro di riferimento tracciato dall’integrazione sopra menzionata".
 
(15/09/2011)
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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4 commenti finora...

Re:Caudotomia: divieto solo per l'esposizione "ai fini di vendita"

Cara Martini lei si è fatta bucare i lobi delle orecchie, e sicuramente l'avrà fatto quando era minorenne pertanto anche se mi dice che la sua è stata una scelta non sta in piedi!...

da POLLO 16/09/2011 9.18

Re:Caudotomia: divieto solo per l'esposizione "ai fini di vendita"

Peccato che il testo unificato passato in Commissione parlamentare dica altro... pensano proprio che gli italiani sia cosi stupidi. Quando passerà la modifica della 281/91 ci sarà quest'altra bella sorpresa: Art. 20. (Fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione). 1. Sono vietate le fiere aventi ad oggetto esclusivamente animali d'affezione. 2. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, nonché le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali d'affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario pubblico a seguito dell'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale, con l'esclusione della vendita diretta e indiretta di animali e con l'assistenza obbligatoria di un medico veterinario libero professionista. 3. È vietato l'impiego di animali d'affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e manifestazioni nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada e per la pratica dell'accattonaggio. 4. È vietato offrire animali d'affezione in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché nelle lotterie da chiunque organizzate. 5. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1 devono essere di età non inferiore ai 4 mesi e devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute che attesti la profilassi vaccinale e l'effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti ed ectoparassiti. 6. È vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d'affezione con mutilazioni finalizzate solo alle modifiche estetiche, senza motivazioni cliniche certificate da un medico veterinario.

da albo 15/09/2011 15.05

Re:Caudotomia: divieto solo per l'esposizione "ai fini di vendita"

tagli a tuo rischio, però la coda tagliata è regolare solo nelle prove e expò. fuori dipende da cfs asl e guardie zoofile...

da free pass 15/09/2011 13.53

Re:Caudotomia: divieto solo per l'esposizione "ai fini di vendita"

E allora, si taglia o no??

da Tordo toscano 15/09/2011 13.45