“Il divieto di tagliare coda e orecchie rimane”, così la Lav commenta la decisione del TAR del Lazio che ha sospeso il provvedimento Martini (proroga di due anni dell'Ordinanza sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani). Tra le motivazioni che hanno portato alla sospensiva, sottolinea la Lav, vi è anche quella secondo cui il provvedimento ministeriale “incide su una materia che appare disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo".
“A tale proposito - sottolinea la LAV - vogliamo precisare, per chi abbia ritenuto che con la sospensiva dell’Ordinanza si potesse revocare il divieto di taglio di coda e orecchie, che tale divieto permane proprio in virtù della Convenzione, nel ratificare la quale l’Italia ha accettato l’articolo 10 senza riserve”.
Non sono quindi ammesse deroghe e gli eventuali trasgressori possono incorrere nel reato di maltrattamento di animali, previsto e punito dall’articolo 544-ter del Codice penale “con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”. La LAV auspica che i contenuti dell'ordinanza vengano al più presto recepiti dalla legge, così non saranno più possibili battibecchi a colpi di ordinanze tra Ministro e Sottosegretario.