Con l'approvazione dei regolamenti attuativi, lo scorso agosto sono entrate in vigore in Toscana le nuove norme sugli animali da compagnia e la prevenzione del randagismo. Nella regione una famiglia su tre possiede almeno un animale domestico, in gran parte cani, utilizzati anche per l'attività venatoria, tartufaia e zootecnica. Una recente pubblicazione dell'Asl 11 aiuta a fare chiarezza sui contenuti della legge 59/2009.
Cambiano le norme sulla custodia: cani e gatti non possono più essere confinati perennemente in locali di servizio e terrazze, ma devono essere tenuti in appositi recinti e box che prevedano ricambi d'aria, spazi esposti al sole e ombreggiati e idonei a proteggerli in caso di pioggia. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ogni animale presente. I box e i recinti devono rispettare le seguenti dimensioni minime: 8 mq per ciascun cane (per un massimo di tre cani); 4 mq per ciascun cane (oltre i tre cani e fino a cinque). La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale per un tempo massimo di 6 ore giornaliere e a condizione che il peso della catena non sia superiore al 10% del peso del cane, che sia di almeno sei metri e che scorra su un cavo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Modalità di trasporto (art.3): divieto di trasporto nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli. Consentiti il trasporto in contenitori purché sia garantita la sicurezza e la possibilità di stazione eretta e di sdraiarsi. Si prevedano frequenti interruzioni del viaggio.
Manifestazioni storico culturali (art.6): le manifestazioni che prevedono l'utilizzo di animali devono essere iscritte in una lista regionale ed autorizzate dal sindaco previa presentazione di necessari requisiti di tutela della natura, della dignità e della sicurezza degli animali. Durante lo svolgimento deve essere garantito un servizio di assistenza veterinaria.
Accesso animali negli esercizi pubblici e commerciali (art. 8): è consentito l'accesso di un solo cane per detentore, condotto con guinzaglio e museruola qualora previsto dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino o disturbino. Il proprietario degli esercizi commerciali può limitare l'accesso degli animali previa comunicazione al sindaco.