Se il cane aggressore è un randagio, è il Comune a dover pagare. Lo dice la legge regionale della Basilicata, che attesta la responsabilità dei cani di nessuno proprio all'amministrazione comunale, a cui è affidato anche il compito di tutela della pubblica incolumità. A ribadirlo è arrivata la decisione presa dal giudice di pace di Potenza, che ha condannato il comune al pagamento dei danni riportati da un cittadino, aggredito da un cane vagante di grossa taglia.
Secondo l'avvocato che ha difeso il cittadino, si tratta di una pronuncia molto importante "perché sembrerebbe sia la prima a condannare un’amministrazione comunale al pagamento dei danni biologici, morali e delle spese mediche sostenute, nonché di quelle processuali, ascrivendogli la responsabilità dell’ag - gressione di un cane vagante o randagio".
La Regione Basilicata, infatti, con la Legge regionale n.6 del 25 gennaio 1993 (Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo), all’art. 7 ha affidato ai comuni la cattura, la custodia e il ricovero dei cani randagi, avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle associazioni di volontariato. Anche Basilicata, Emilia Romagna e Sicilia hanno legiferato in tal senso, nella maggioranza delle altre regioni la responsabilità dei cani randagi è affidata ai servizi veterinari delle Asl.
(Gazzetta del Mezzogiorno)