Il chiarimento del Ministero dell'Interno sul decreto semplificazione ha confermato la durata di sei anni per licenza di caccia e tiro a volo. Secondo Edoardo Mori, esperto di diritto delle armi, "rimangono fregate le guardie giurate, la cui licenza ritorna da due ad un anno". Il che significa che sarà quindi più complicato anche per le guardie venatorie volontarie stare al passo con le licenze.
Nella nota del Ministero, si precisa infatti che “è stata introdotta una modifica all’art. 42 del T.U.L.P.S., previo inserimento, al relativo terzo comma (di fatto primo comma a seguito delle abrogazioni intervenute), del periodo: “La licenza ha validità annuale”. Al riguardo, si precisa che tale novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenza di porto d’arma (sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle previsioni – di cui alla vigente normativa di carattere speciale – che prevedono la validità sessennale della licenza di porto d’arma lunga uso caccia (art. 22, comma 9, della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n. 323)”.