Ci sono anche due emendamenti che riguardano le leggi sulle armi nel decreto legge semplificazioni del Governo, attualmente in discussione in Parlamento. Ne riporta i contenuti un articolo di Armi e Tiro. Il primo (20.0.1, di iniziativa dei senatori Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza) si occupa dell’importazione temporanea delle armi comuni da sparo, aggiungendo una norma per le armi fabbricate prima del 1950 e le repliche ad avancarica, che ne consentirà l'esibizione, il porto e l'uso a salve in occasione di rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche.
Il secondo (35.0.3 dei senatori Bonfrisco, Olivero, Malan, Alberti Casellati) si occupa di “Liberalizzazione dei corsi obbligatori di tiro a segno e della certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi”. Se sarà approvato porrebbe fine al monopolio Uits sulla gestione dei certificati di idoneità al maneggio delle armi. Eccone il testo:
1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: ''tiro a segno nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773''.
2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: ''tiro a segno nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773'';
b) al secondo comma, dopo le parole: ''tiro a segno nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773''.
3. Le modalità per il rilascio del certificato di idoneità di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110 sono definite con il regolamento di cui all'articolo 57, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773''». |