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News FuciliSemiatomatici, limite colpi: Sindacato cacciatori su modifica alla 157 lunedì 7 luglio 2014 | | È recentissima la pubblicazione nella G.U. del 24.06.2014 del Decreto Legge n. 91 di pari data con il quale il Legislatore ha modificato, tra l'altro, l'art. 13 della L. n. 157/1992 (la c.d. Legge sulla caccia). Ricordiamo che l'art. 13, rubricato "mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria", fa tutt'oggi divieto di inserire nel serbatoio dei fucili semiautomatici a canna liscia più di due cartucce, ma nulla statuiva in merito alle carabine, facendo ritenere, quindi, che queste non rientrassero nella predetta limitazione.
L'assunto era errato in diritto almeno a decorrere 23/10/1997, data di promulgazione del D.P.R. n. 357/1997 il quale, in attuazione della Direttiva Habitat n. 43/1992/CEE prevedeva all'all. F il divieto di uccidere fauna selvatica con armi semiautomatiche o automatiche aventi più di due cartucce nel caricatore: ciò, senza alcuna differenziazione tra canna ad anima liscia o rigata.
Il D.L. n. 91/2014 in commento modifica l'art. 13, co. 1, della Legge n. 157/1992 inserendo alla fine del comma il divieto in forza del quale i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce. In verità, l'intervenuta modifica alla Legge di riforma nulla innova sul punto per i motivi sopra esposti. Essa, infatti, interviene per fini sistematici, cioè per collocare il divieto nella sua posizione "naturale" data dall'art. 13, comma 1, della Legge 157/1992.
Per completezza espositiva occorre rilevare che se dopo il 23 ottobre 1997 era azzardato (rectius: errato, nonostante le pronunce di segno diverso della Cassazione) sotto il profilo ermeneutico ritenere legittimo l'uso di carabine con più di due cartucce nel serbatoio, oggi tale ipotesi difensiva viene definitivamente meno. Non solo, mentre il D.P.R. n. 357/1997 pur facendo divieto di utilizzare armi (in genere) con caricatore contenete più di due colpi, tuttavia non prevedeva una specifica sanzione, oggi, con l'intervento del D.L. n. 91/2014 il cacciatore sorpreso a cacciare con tali carabine è, senza dubbio alcuno, imputabile di esercizio venatorio con mezzi vietati: esercizio penalmente sanzionato dall'art. 30, comma 1, lett. h della Legge n. 157/1992.
Ovviamente, occorrerà aspettare 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto Legge nella G.U. per verificare a che esso sia convertito dalle Camere, fermo restando che nelle more della conversione le disposizioni lì contenute hanno piena vita giuridica.
Sindacato Nazionale Cacciatori
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