Il ministero dell'Interno il 30 luglio scorso ha emanato una circolare esplicativa sul decreto 121 del novembre 2013, che interviene sulla disciplina delle armi. In vista della soppressione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e alla successiva attribuzione al Banco nazionale di prova della competenza per il riconoscimento delle armi, il decreto - dice la circolare - realizza un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati e risolve alcune problematiche applicative (creandone però di nuove).
Tra le diverse tematiche, nella circolare si affronta la questione del limite di colpi introdotto per i caricatori o serbatoi, fissi o amovibili delle armi (5 colpi per le armi lunghe e 15 per quelle corte), introdotto dal decreto, spiegando quali sono le modalità per mettersi in regola. Invece di togliere le castagne dal fuoco agli utenti finali, in realtà la circolare rimane piuttosto sul vago.
"Una riduzione della capacità del caricatore entro i limiti stabiliti - si legge nel testo - sembra ammissibile anche attraverso operazioni che, senza ricorrere a radicali modifiche di carattere costruttivo, abbiano sufficienti caratteri di inalterabilità, a meno di ricorrere, per l'eventuale rimozione degli accorgimenti riduttori, all'uso volontario di appositi utensili". Il che può voler dire molte cose. E' la stessa circolare esplicativa a segnalare l'oggettiva difficoltà, come peraltro segnalato dal Banco nazionale di prova, a definire una specifica e puntuale modalità di intervento di riduzione dei caricatori, in relazione sia alla notevole variabilità dei materiali utilizzati per la loro costruzione (acciaio, alluminio e sue leghe, polimeri e loro composti), sia alla loro variabilità morfologica (prismatici, tubolari, a pacchetto, a piastrine, eccetera)".
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