"Con la sentenza n.05595 del 14 novembre 2014 il Consiglio di Stato ha di fatto riconfermato, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato stesso, il potere discrezionale che deve essere riconosciuto all’amministrazione di non autorizzare l’uso delle armi a soggetti ritenuti capaci di abusarne". Lo riferisce una nota di Arci Caccia.
Per il Consiglio di Stato trattasi, spiega la nota, “di un potere connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità per cui il potere è attribuito, ovverosia la tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione”. Per il Consiglio di Stato tale potere rimane immutato anche di fronte alla “formale estinzione del reato” (era il caso in questione sollevato dal ricorrente) poiché per il Consiglio di Stato “a riabilitazione e l’estinzione del reato non sono decisive ai fini della positiva valutazione del diniego di rilascio della licenza o del relativo rinnovo, giacché l’autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti-reato concretamente avvenuti per desumerne la pericolosità o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi”.
Il Consiglio di Stato sottolinea che “a norma degli art. 39 e 43 r.d. n. 773 del 1931, infatti, le licenze di porto d’armi possono essere legittimamente negate alle persone ritenute capaci di abusarne, e la valutazione di un tale tipo di capacità non sconta, necessariamente, l’esistenza di precedenti penali in capo al richiedente (ed in tal senso l’intervenuta riabilitazione ottenuta dal ricorrente non comporta l’obbligo di rilasciare l’autorizzazione, ma elimina solamente la condizione ostativa determinata dalla condanna), ben potendo basarsi su un giudizio probabilistico dedotto da circostanze di fatto, fermo restando che il sindacato sull’opportunità di concedere o meno la licenza si arresta, per il giudice, al limite della ragionevolezza (v. su tali principi, per tutte, Cons. St., Sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8102; Cons. St., Sez. III, 6 settembre 2012, n. 4731; Cons. St., Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121)”. In allegato la sentenza completa.