Con le disposizioni passate nella legge “antiterrorismo” cambiano anche alcune norme per gli appassionati. Anzitutto, con la modifica al testo unico di pubblica sicurezza, d'ora in poi dovranno essere denunciati alle autorità i caricatori delle armi lunghe che possono contenere più di cinque colpi, e di quelli per armi corte da più di 15, ovvero dei caricatori ad alta capacità. Ne consegue quindi che chi ne ha deve denunciarle entro il 4 novembre 2015. La mancata denuncia comporta sanzioni penali, visto che la mancata denuncia è stata equiparata alla detenzione abusiva di armi. Si rischia l’arresto fino a 12 mesi o l’ammenda fino a 371 euro. Resta comunque possibile acquistare caricatori ad alta capacità non solo in tutta Europa ma anche nel resto del mondo. Quello che non è chiaro, ricorda un articolo de Il Secolo XIX è se la denuncia di un nuovo acquisto dovrà essere presentata entro i termini ora previsti per le armi (72 ore dall’acquisto). E' la legge a fare confusione.
Viene modificata anche la legge sulla caccia, la 157/1992. Dalla lista di armi concesse per l'uso venatorio spariscono quelle appartenenti alla categoria europea B7 (“Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica”). Il che significa che chi le possiede non le potrà più utilizzare a caccia ma non ne potrà possedere più di tre senza licenza di collezione. La legge non andrà ad influire sulle situazioni preesistenti la sua entrata in vigore ma specifica che "in caso di cessione a qualunque titolo delle armi di categoria B7, si applicano i limiti detentivi previsti dalla legge 110/1975".
La legge antiterrorismo rafforza anche l’identificazione e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile. In sostanza istituisce una specie di individuazione univoca - dal produttore al consumatore - per “la raccolta dati per gli esplosivi per uso civile”. Ed è certo che anche i vari tipi di polvere da sparo utilizzati per la carica artigianale delle munizioni civili farà parte di questa “filiera”. (Il Secolo XIX)