Dal sito ufficiale del
Banco Nazionale di prova riportiamo il testo integrale del Comunicato.
A TUTTI GLI UTENTI
La
legge 43/2015 in materia di antiterrorismo esclude dall’
uso venatorio le armi appartenenti alla categoria B7 della Dir. Cee 477/1991.
Come è noto tale categoria comprende le armi che somigliano (hanno l’apparenza) ad un’arma automatica.
La genericità della definizione si presta ad interpretazioni di ampia portata talvolta agli estremi opposti come ad esempio:
Considerare la
carabina SKS mod 56 come appartenente alla categoria B7 in quanto, sebbene nata semiautomatica, produttori cinesi hanno da essa ricavato il fucile automatico mod. 68;
Comprendere nella categoria B7 tutti i moderni fucili muniti di accessori tipici delle
armi militari, quali calcio telescopico o ribaltabile, impugnatura a pistola, una o più guide “ piccatinny”, attacchi per baionette etc. che sebbene prodotti nella sola versione semiautomatica hanno comunque un forte impatto psicologico proprio delle armi militari , e che nulla hanno a che vedere con le armi ad uso caccia.
Per le ragioni sopra esposte, al fine di evitare contenziosi e pregiudizi anche di natura economica, questo Ente, in assenza di specifiche indicazioni da parte del Ministero competente, non procederà alla classificazione di armi nella categoria B7. Per le armi appartenenti alla cat. B4 - B5 e B6 le richieste devono essere corredate da fotografie ed il Banco di Prova si riserva la possibilità di chiedere l’esibizione del prototipo.