Riceviamo e pubblichiamo:
In relazione alle incombenze introdotte con D. Lgs. 121/2013 relative alla capacità dei caricatori nonché alle modifiche all’art. 38 TULPS introdotte dalla legge 43/2015, si offre il seguente prospetto riassuntivo relativo alla corretta gestione dei caricatori:
CARICATORI: se di capacità superiore a 5 cartucce per le armi lunghe e 15 per le armi corte, se previsti per armi ad uso sportivo, antiche e repliche di armi antiche, sono vendibili senza obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell’armiere ma devono essere denunciati dal detentore. Il detentore può utilizzare tali caricatori nelle armi sportive o nelle armi comuni non conformate al limite di colpi acquisite prima del 5 novembre 2015. Ciò vale anche per i caricatori destinati alle armi sportive a gas o aria compressa di capacità superiore a 5 pallini per le armi lunghe e 15 per le armi corte. Per massima cautela si suggerisce invece di non utilizzare tali caricatori in armi conformate nel numero di colpi. Si sconsiglia vivamente la vendita di caricatori con capacità superiore a 5 cartucce per le armi lunghe, 15 per le armi corte e 10 per le repliche di armi antiche.
SERBATOI: i serbatoi fissi inamovibili di capacità superiore a 5 cartucce di armi lunghe qualificate da tiro per uso sportivo ex legge 85/1986, siano essi a canna liscia o rigata, essendo parte integrale dell’arma stessa, non devono essere denunciati separatamente.
PIASTRINE: le piastrine sono manufatti tecnologicamente diversi da un caricatore (non funzionano se non inserite nel serbatoio inamovibile e quindi sono assimilabili ad una minuteria del serbatoio stesso, ovvero a sistema per il rapido riempimento di caricatore/serbatoio). Le piastrine non sono pertanto soggette a quanto stabilito dalla Legge 43/2015. Per massima cautela è consigliabile vendere ed impiegare armi con serbatoi tipo Mannlicher (fucili Carcano, Steyr-Mannlicher, Garand, etc..) munite di piastrine con capacità ridotta a cinque colpi.
ARMI CORTE “SPORTIVE” (pistole qualificate da tiro per uso sportivo anche a gas o aria compressa ex legge 85/1986): possono essere dotate di caricatore superiore a 15 cartucce (se previsto dalla scheda di classificazione). In questo caso, dal 5 novembre 2015 il possesso di caricatori destinati a tali armi di capacità superiore a 15 cartucce, anche quello di servizio deve essere denunciato dal detentore. Per l’acquisizione/vendita di essi non sussiste l’obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell’armiere;
ARMI LUNGHE “SPORTIVE” (Fucili e carabine a canna liscia o rigata, a gas o aria compressa qualificate da tiro per uso sportivo ex legge 85/1986): possono essere dotate di caricatore di capacità superiore a 5 cartucce. In questo caso, il possesso di caricatori destinati a tali armi di capacità superiore a 5 cartucce, anche quello di servizio, deve essere denunciato dal detentore. Per l’acquisizione/vendita di essi non sussiste l’obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell’armiere;
ARMI CORTE “COMUNI” (non classificate sportive): dal 05 novembre 2015 sarà definitivamente vietata la vendita o cessione dopo di armi corte con caricatore di capacità superiore a 15 cartucce. Tali armi in giacenza in armeria avente caricatore di capacità superiore, possono essere vendute esclusivamente se dotate di caricatore limitato per contenere un massimo di 15 cartucce. I detentori di armi corte non classificate sportive acquisite prima del 5 novembre 2015 possono utilizzare in esse caricatori di capacità superiore a 15 cartucce (tali caricatori andranno denunciati). Dal 5 novembre 2015 i detentori di armi comuni potranno cedere tali armi solo se dotate di caricatori a capacità non superiore a 15 cartucce.
ARMI LUNGHE “COMUNI le armi antiche non sono soggette all’obbligo di conformazione dei caricatori e/o ” (Fucili e carabine da CACCIA a canna liscia o rigata o armi lunghe comuni a gas o aria compressa NON classificate sportive): dal 05 novembre 2015 sarà definitivamente vietata la vendita o cessione di armi lunghe da caccia a canna rigata o liscia con caricatore o serbatoi fissi di capacità superiore a 5 cartucce. Tali armi in giacenza in armeria avente caricatore o serbatoio di capacità superiore, possono essere vendute esclusivamente se dotate di caricatore o serbatoio limitato per contenere un massimo di 5 cartucce. I detentori di armi lunghe da caccia non classificate sportive acquisite prima del 5 novembre 2015 possono utilizzare in tali armi, caricatori di capacità superiore a 5 cartucce (caricatori soggetti all’obbligo di denuncia). Dal 05 novembre 2015 i detentori delle armi comuni lunghe non classificate sportive potranno cederle solo se con il caricatore/serbatoio conformato a capacità non superiore a 5 cartucce.
ARMI ANTICHE: sia lunghe che corte le armi antiche non sono soggette all’obbligo di conformazione dei caricatori e/o serbatoi
REPLICHE DI ARMI ANTICHE: tali armi possono essere cedute dopo il 5 novembre 2015 solo a condizione che il caricatore amovibile o il serbatoio fisso non possa contenere più di 10 cartucce.
ARMI LUNGHE DEMILITARIZZATE (non classificate sportive): tali armi non possono essere cedute dotate di caricatori di capacità superiore a 5 cartucce anche se acquisite prima del 5 novembre 2015. Per le armi lunghe demilitarizzate classificate sportive vigono le stesse prescrizioni previste per le armi lunghe sportive.