Con la sentenza del 29 gennaio 2015 n. 1072 il Consiglio di Stato ha ribaltato la precedente sentenza (16 luglio 2014) sul tema dei requisiti per la concessione o il diniego del porto d'armi.
Il 16 luglio 2014 il Consiglio di Stato aveva sostenuto la tesi del Ministero dell'Interno secondo cui se il richiedente un porto d'armi avesse avuto precedenti penali il diniego alla concessione non sarebbe stato soggetto a nessuna discrezionalità, ma anzi dovrebbe ritenersi automatico, anche nel caso in cui fosse intervenuta la riabilitazione.
Con la nuova sentenza del gennaio 2015 il Consiglio di Stato ha invece sancito che “l’effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanni penali di cui all’art. 43, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e più precisamente viene meno l’automatismo del rifiuto o revoca delle licenze di porto”.
Sostanzialmente una condanna precedente, per la quale è intervenuta riabilitazione, non consente a una questura di negare o revocare “in automatico” un porto d’armi, ma richiede comunque una valutazione discrezionale più ampia.
Al proposito si legga questo parere del Dr. Angelo Vicari