La pubblicazione “Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione”, curata dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Comunale di Brescia, è stata redatta al fine di dare alcuni consigli pratici sul corretto uso e detenzione delle armi e delle munizioni da caccia, per evitare ai cacciatori spiacevoli conseguenze giudiziarie e amministrative.
In particolare sono stati affrontati i comportamenti che più frequentemente portano il cacciatore davanti ad un Magistrato per rispondere di reati che, nella grande maggioranza dei casi, possono evitarsi con il rispetto di alcune semplici regole improntate soprattutto all’attenzione.
Prima regola: denuncia dell’acquisto e della detenzione dell’arma all’organo di polizia del luogo ove verrà detenuta e custodita
Tutti sappiamo che quando si acquista un’arma è necessario denunciare all’organo di polizia (Questura, Commissariato o Caserma dei Carabinieri) competente per territorio l’avvenuto acquisto e l’indicazione del luogo dove l’arma sarà custodita, luogo che non deve necessariamente coincidere con la residenza del proprietario dell’arma.
Quello che spesso non è conosciuto è il tempo entro il quale tale denuncia deve essere presentata. Invero l’art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevedeva che “chiunque detiene armi…deve farne immediata denuncia”, vale a dire che una volta che si usciva dall’armeria ci si doveva recare immediatamente al posto di polizia ovvero alla stazione dei carabinieri per la rituale denuncia.
L’attuale normativa (art. 38 T.U.L.P.S., come modificato dal D.Lgs 204/2010 e successivamente dal D. Lgs. 121/2013 e D.L. 7/2015) ha fissato in settantadue ore il termine ultimo per la presentazione della denuncia.
Evidentemente il legislatore vuole che il termine iniziale decorra dal momento in cui il cittadino acquista l'arma dall'armiere o la riceve dal privato che intende cederla. Poiché è prassi da parte dell'armeria di indicare, sulla documentazione rilasciata all'acquirente, l'ora della avvenuta cessione è di tutta evidenza che fa piena prova dell'orario d'acquisto il documento stesso rilasciato dal venditore.
La norma non pone particolari problemi interpretativi se non quello di ricavare l'orario di cessione quando la vendita avviene tra privati. In questo caso è indispensabile che il venditore rilasci all'acquirente un documento da lui siglato indicante la data e l'ora in cui l'arma è stata ceduta e consegnata.
CONSIGLI PRATICI:
a) Per evitare problemi si consiglia di effettuare la denuncia subito dopo aver acquistato l’arma ed in particolare dopo averla ricevuta da soggetti privati o che non sono professionalmente abilitati alla vendita di armi.
Infatti, ad un eventuale controllo di polizia prima dell’avvenuta denuncia è onere per il detentore dell’arma dimostrare il momento in cui il passaggio di proprietà è avvenuto. Per tale motivo, al fine di evitare spiacevoli e gravi inconvenienti di natura probatoria, è opportuno effettuare la denuncia dell’arma immediatamente dopo l’acquisto e comunque, come sopra riferito, è opportuno farsi rilasciare dal venditore (armiere o privato cittadino) un documento dal quale risulti l'orario dell’avvenuta cessione.
b) Nel caso di armi pervenute per eredità il soggetto che ne ha coscientemente la materiale detenzione deve far denuncia all’autorità di pubblica sicurezza nel termine indicato per l’acquisto e cioè entro le 72 ore ed è obbligato alla custodia delle stesse con la massima diligenza. Le armi non possono essere trasferite dal luogo ove si trovano al momento del decesso della persona che le deteneva senza il preventivo consenso dell’autorità di pubblica sicurezza. Le armi, dopo l’avvenuta denuncia di cui sopra, possono essere eventualmente cedute previa la normale procedura di cessione di un’arma come descritta.
Ricordiamo che la Giurisprudenza di legittimità ha più volte richiamato il principio che “Chiunque pervenga in possesso di un'arma a titolo di eredità è obbligato a farne denuncia, a nulla rilevando che la disponibilità dell'arma stessa fosse già stata denunciata dal precedente possessore Cass. Pen. Sez. I 12/06/2012 n. 7906”
c) Capita sovente che le armi di proprietà di una persona deceduta vengano ritrovate parecchio tempo dopo la sua morte. Di questo caso parleremo nel paragrafo riguardante il ritrovamento di armi a cui si rinvia per i consigli pratici.
L’obbligo di denuncia dell'arma acquistata riguarda, per il cacciatore, tutte le armi comuni da sparo come descritte dall'art. 2 L. 110 del 18.04.1975 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) che qui si riporta:
a) i fucili, anche semiautomatici, con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste; ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine e i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico e i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate a usare munizioni diverse da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo, quelle denominate da bersaglio, da sala o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa, o gas compresso, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca, ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco Nazionale di Prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
E’ di comune conoscenza che, al momento della denuncia dell’arma, deve essere riportato sul modulo anche il luogo ove tale arma verrà custodita.
Nessuna norma di legge obbliga a tenere le armi presso la propria residenza per cui è del tutto legittimo denunciare la detenzione delle armi in luogo diverso dalla residenza, purché siano custodite con la massima diligenza come si vedrà appresso.