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Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione. II° regola


martedì 10 novembre 2015
    

La pubblicazione “Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione”, curata dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Comunale di Brescia, è stata redatta al fine di dare alcuni consigli pratici sul corretto uso e detenzione delle armi e delle munizioni da caccia, per evitare ai cacciatori spiacevoli conseguenze giudiziarie e amministrative.

In particolare sono stati affrontati i comportamenti che più frequentemente portano il cacciatore davanti ad un Magistrato per rispondere di reati che, nella grande maggioranza dei casi, possono evitarsi con il rispetto di alcune semplici regole improntate soprattutto all’attenzione.
 
 
Seconda regola: il trasferimento definitivo delle armi da un luogo all'altro va sempre immediatamente denunciato
 

La legge impone l’obbligo di ripetizione della denuncia nel caso di trasferimento dell'arma da una località all'altra dello Stato.

Una volta presentata la prima denuncia di acquisto e di detenzione in un determinato luogo è obbligatorio, secondo la previsione dell’art. 58 del Reg. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ripetere la denuncia presso il posto di Polizia o la caserma dei Carabinieri del luogo ove l'arma viene trasferita per un lasso di tempo considerevole. Questo significa che anche se l’arma viene trasferita all’interno dello stesso comune, e magari nella stessa via, (si passa ad esempio dal numero 10 al numero 11 di via Bianchi) l’obbligo di denunciare il trasferimento rimane.

Allo stesso modo, se l’arma viene trasferita per il periodo di caccia e, pertanto, per un periodo considerevole, all’interno di una “seconda casa”, ad esempio in montagna, il proprietario è obbligato a ripetere la denuncia di trasferimento dell’arma al posto di polizia competente per territorio e cioè quello del luogo in cui viene trasferita l’arma.

CONSIGLI PRATICI:

Non lasciare mai, neppure per un solo giorno, la propria arma da caccia in luogo diverso da quello denunciato, ad esempio nella cascina di montagna, se non si è costantemente presenti in quel luogo. Infatti nel caso di un controllo dell’organo di polizia è onere del cacciatore dimostrare che quell’arma non è stata trasferita definitivamente o per un lasso di tempo non considerevole. Dimostrare che quell’arma è stata ivi portata in giornata diventa spesso una prova diabolica, se non si è presenti sul luogo dove è rinvenuta l'arma, con tutte le conseguenze di ordine giudiziario che ne possono scaturire. Non è chiaro se la denuncia di trasferimento dell’arma deve essere effettuata immediatamente o entro le 72 ore dal trasferimento. Si consiglia l’immediatezza della denuncia, ma comunque di non superare le 72 ore.

 

- Prima regola: denuncia dell’acquisto e della detenzione dell’arma all’organo di polizia del luogo ove verrà detenuta e custodita

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1 commenti finora...

Re:Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione. II° regola

Se vado a caccia fuori regione per una settimana sono obbligato a fare una denuncia di trasferimento ed una di ritrasferimento? Grazie a queste norme persecutorie la caccia è in via di estinzione

da Jack 49 12/11/2015 11.49