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Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione. IV° regola


venerdì 27 novembre 2015
    

La pubblicazione “Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione”, curata dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Comunale di Brescia, è stata redatta al fine di dare alcuni consigli pratici sul corretto uso e detenzione delle armi e delle munizioni da caccia, per evitare ai cacciatori spiacevoli conseguenze giudiziarie e amministrative.

In particolare sono stati affrontati i comportamenti che più frequentemente portano il cacciatore davanti ad un Magistrato per rispondere di reati che, nella grande maggioranza dei casi, possono evitarsi con il rispetto di alcune semplici regole improntate soprattutto all’attenzione.
 
 
Quarta regola: la custodia delle armi deve essere effettuata con la massima diligenza
 

Cosa fare per custodire correttamente un’arma? Trattasi di uno degli argomenti più trattati e controversi nel mondo dei cacciatori per cui è necessaria una disanima particolare e con un taglio nettamente pratico.
Nella gestione e nella custodia di un’arma, strumento di potenziale pericolo per se e per gli altri, è necessario prestare, al di là degli obblighi di legge, particolare attenzione utilizzando sempre quello scrupolo e quella diligenza necessari per tutela della propria sicurezza di quella   pubblica.
La legge prevede che il cacciatore custodisca le armi “con ogni diligenza, nell’interesse della sicurezza pubblica” punendo – all’art. 20 della legge 110 del 1975 – anche con una pena da uno a tre mesi di carcere chi dimostra disinteresse e leggerezza nella custodia delle armi.
Essendo la norma piuttosto generica nell’indicazione del comportamento da tenere da parte del detentore dell’arma (con ogni diligenza) per evitare contestazioni da parte degli organi di polizia e degli agenti addetti alla vigilanza venatoria è consigliabile avere l’arma sempre con sé, mantenendo sempre il controllo diretto ed immediato sulla stessa.
Sulla base del contenuto delle sentenze dei Giudici di merito e   di legittimità per il reato di omessa custodia dell’arma è opportuno suddividere l'argomento in due parti: la prima riguarda la custodia delle armi durante l'attività venatoria e il tragitto da e verso i luoghi di caccia, la seconda riguarda l'attenzione nella custodia dell'arma nel luogo denunciato di detenzione della stessa.
Sulla base del contenuto delle sentenze dei Giudici di merito e di legittimità per il reato di omessa custodia dell’arma è opportuno suddividere l’argomento in due parti: la prima riguarda la custodia delle armi durante l’attività venatoria e il tragitto da e verso i luoghi di caccia, la seconda riguarda l’attenzione nella custodia dell’arma nel luogo denunciato di detenzione della stessa.

A) Durante l’attività venatoria o il tragitto verso i luoghi di caccia e di ritorno verso casa.
Nel caso di soste durante il tragitto in automobile verso la zona di caccia le armi non devono essere mai lasciate sulla vettura e successivamente allontanarsi dalla stessa, nemmeno se questa viene chiusa a chiave con l’inserimento del sistema di allarme. Caso frequente è la sosta al bar per il caffè con i compagni di caccia. In questo caso il fucile non può essere lasciato in auto quindi - se proprio si vuole prendere il caffè - si entra nel bar lasciando presso la vettura almeno un cacciatore che svolga la funzione di momentaneo custode delle armi.
Durante lo svolgimento dell’attività di caccia non possono essere lasciati nell’automobile fucili o armi in genere senza la presenza di un soggetto che sia munito di porto d'armi e che funga da custode momentaneo delle stesse.
Invero, durante la giornata di caccia se il cacciatore deve allontanarsi per qualche minuto, per esempio dall’appostamento (per recuperare la fauna abbattuta o ferita   oppure per le attività di posa o raccolta dei   richiami o delle attrezzature utilizzate per la caccia) si consiglia di non lasciare le armi nel capanno quando questo ultimo non possa essere chiuso a chiave o con un lucchetto e comunque questo non sia sottoposto al continuo ed immediato controllo del cacciatore. Si ricorda, ad abundantiam, che le armi non possono essere lasciate nel capanno da un giorno all’altro e che il capanno di caccia non può considerarsi luogo di privata dimora, poiché diversamente non potrebbe essere utilizzato per svolgere l'attività venatoria.
Inoltre, non bisogna mai abbandonare l'arma, o consegnarla a soggetto non abilitato al porto d'armi, nel caso in cui si debba accedere a luoghi ove non si può esercitare l'attività venatoria, come per esempio per recuperare il cane da caccia addentratosi in un'oasi di protezione della fauna. In questo specifico caso va valutato quale sia il fatto meno pericoloso (abbandonare l'arma o lasciare che il cane si addentri nella zona di divieto di caccia) e non vi è dubbio che abbandonare l'arma o consegnarla a persona non abilitata al porto della stessa sia un fatto che desta un allarme sociale decisamente maggiore e, se si vuole considerare la propria posizione personale, che comporta sanzioni molto più gravi, sia a livello penale che amministrativo.
Sembrerebbe superfluo ricordare che sul luogo di caccia l'arma va custodita con la massima diligenza ed in particolare che quando si giunge al proprio automezzo, terminata l'attività di caccia, la prima cosa da fare è scaricare l'arma, metterla nella custodia e riporla in automobile. Infatti è frequente il caso di cacciatori che appoggiano la propria arma sulla fiancata o sul tetto dell’automobile e poi partono, senza curarsi di riporre la stessa all’interno del veicolo, con le immaginabili conseguenze che questo comporta.

B) Custodia delle armi nel luogo di detenzione e comunque non in luoghi di caccia:
allo stesso modo nella custodia dell’arma presso il luogo di deposito durante il periodo di silenzio venatorio o presso la propria residenza, il cacciatore dovrà mantenere un comportamento diligente, vale a dire attento e responsabile rispetto alla gestione di un’arma.
Nessuna norma obbliga il proprietario di un’arma ad acquistare un armadio blindato ovvero una cassaforte per custodire le armi dal momento che quello che conta è che il cacciatore custodisca l’arma in modo tale da impedire che estranei o suoi famigliari possano “agevolmente” impossessarsi dell’arma stessa.
In questo modo anche colui che si sarà dotato di un armadio blindato risponderà del reato di omessa custodia dell’arma se avrà lasciato nella libera disponibilità di tutti le chiavi di apertura della cassaforte!
Secondo l’interpretazione dei Tribunali, invece, non risponderà del reato di omessa custodia colui che ha custodito l’arma nascosta in un armadio o se l’ha nascosta sotto il letto di casa, o nel garage di sua esclusiva proprietà se in casa non vivono altri soggetti non abilitati alla detenzione di armi, mentre potrà rispondere del reato colui che ha messo in mostra l’arma in una vetrinetta espositiva non blindata facilmente accessibile da chiunque.
L'art. 20 L.110/75, ossia la norma di riferimento per quanto attiene la custodia delle armi, contiene, al primo comma, due precetti: il primo è rivolto a tutti i detentori di armi ed esplosivi e costituisce un principio di generica diligenza, il secondo è rivolto invece esclusivamente a soggetti esercenti attività in materia di armi e, solo in capo a questi ultimi, è sancito l’obbligo di adottare e mantenere efficienti difese antifurto, quali gli armadi blindati.
Per quanto attiene al primo principio, ossia il generico obbligo di diligenza in capo a detentori privati “la custodia deve ritenersi inidonea allorché le cautele adottate nella custodia medesima, siano tali da consentire un facile impossessamento dell’arma”. (Cass. 3443 del 19.06.1995) e che “il generico dovere di diligenza posto a carico dei privati dall’art. 20 l. 110/75 deve ritenersi adempiuto ogni qualvolta l’arma venga comunque sottratta alla disponibilità di coloro che frequentano l’abitazione e non sia immediatamente accessibile a eventuali intrusi, nei confronti dei quali, peraltro, solo l’adozione di speciali cautele - cui i soggetti in questione non sono tenuti- potrebbe offrire maggiori garanzie” (Cass. 3130 del 09.12.1996).
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre recentemente ribadito che un domicilio normalmente abitato e munito di porte e finestre debba considerarsi luogo idoneo alla custodia di armi, senza la necessità di ulteriori cautele, poste dalla normativa vigente solo a carico di detentori professionisti.
La suprema Corte con la Sentenza n. 12295 del 15.03.2004 ha, in particolare, confermato che la custodia dell’arma all’interno di un mobile ed in un ambiente nella particolare disponibilità del solo legittimo detentore, come la camera da letto usata esclusivamente dal ricorrente, debba ritenersi cautela adeguata.

- Prima regola: denuncia dell’acquisto e della detenzione dell’arma all’organo di polizia del luogo ove verrà detenuta e custodita

- Seconda regola: il trasferimento definitivo delle armi da un luogo all'altro va sempre immediatamente denunciato

-Terza regola: denuncia del comodato (prestito) o locazione di un’arma da caccia o per uso sportivo

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1 commenti finora...

Re:Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione. IV° regola

selecontrollori in Sardegna ? ma fatemi il piacereeeeee

da tirolese 27/11/2015 17.11