La pubblicazione “Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione”, curata dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Comunale di Brescia, è stata redatta al fine di dare alcuni consigli pratici sul corretto uso e detenzione delle armi e delle munizioni da caccia, per evitare ai cacciatori spiacevoli conseguenze giudiziarie e amministrative.
In particolare sono stati affrontati i comportamenti che più frequentemente portano il cacciatore davanti ad un Magistrato per rispondere di reati che, nella grande maggioranza dei casi, possono evitarsi con il rispetto di alcune semplici regole improntate soprattutto all’attenzione.
Ottava regola: obbligo del deposito di armi o parti di armi rinvenute
In relazione alla disposizione dell’art. 20 comma 6 della legge 110/75, che prevede in caso di rinvenimento di un’arma o di parte di essa di provvedere al deposito presso la locale stazione di pubblica sicurezza, considerato che la norma è di semplice lettura e non da adito ad interpretazioni particolari ci permettiamo di dare un consiglio pratico: visto che la legge prevede il deposito, (termine che significa senza ombra di dubbio che il soggetto che ha rinvenuto l’arma o la parte di arma debba recarsi presso la stazione di polizia a depositarla), riteniamo che preventivamente il soggetto debba recarsi presso l’organo di polizia per avvisare del ritrovamento e che siano i Poliziotti o i Carabinieri a prelevarla dal luogo di ritrovamento e portarla presso la stazione di P.S. Non dobbiamo dimenticarci che se non avvisiamo preventivamente l’organo di polizia diviene poi difficile , in caso di controllo durante il tragitto per la stazione di pubblica sicurezza, dimostrare che ci si sta recando presso la caserma per il deposito come previsto per legge. Per altro oggi si può provvedere ad avvisare l’organo di polizia con il telefono cellulare per cui si deve evitare di mettere in macchina l’arma o la parte di arma rinvenuta prima di aver avvisato l’organo di polizia del ritrovamento.
Capita spesso che vengano rinvenute in casa armi di cui non si conosceva l’esistenza. In questo caso non bisogna prendere le armi e portarle al luogo di polizia ma va fatta una preventiva comunicazione sul ritrovamento delle stesse e successivamente l’autorità di P.S. prenderà in custodia le armi o provvederà a lasciarle a chi le ha ritrovate previa regolarizzazione delle stesse, se possibile.
L’autorità di P.S. se individua dei reati a carico di qualcuno provvede al sequestro delle armi e successivamente le invia all’autorità giudiziaria che poi le destinerà come ritiene di giustizia, oppure, a seguito di indagini, le restituirà a colui che le ha rinvenute previa regolarizzazione per la detenzione a meno che il ritrovatore non decida di non tenerle ed allora verranno demolite.
Consigli pratici:
Poiché nella maggioranza dei casi le armi vengono rinvenute in pochi luoghi frequentati della casa (solai o cantine) o in immobili di servizio (depositi attrezzi dei giardini o simili) è assolutamente necessario non spostare le armi dal luogo del rinvenimento al fine di dimostrare all’organo di polizia che le stesse non erano nella disponibilità del denunciante e non erano facilmente reperibili.
- Prima regola: denuncia dell’acquisto e della detenzione dell’arma all’organo di polizia del luogo ove verrà detenuta e custodita
- Seconda regola: il trasferimento definitivo delle armi da un luogo all'altro va sempre immediatamente denunciato
-Terza regola: denuncia del comodato (prestito) o locazione di un’arma da caccia o per uso sportivo
-Quarta regola: la custodia delle armi deve essere effettuata con la massima diligenza
-Quinta regola: consegna delle armi a persone non idonee alla detenzione delle stesse o comunque non munite di licenza di porto d'armi
-Sesta regola: divieto di alterazione di armi
-Settima regola: obbligo di denuncia di smarrimento o furto dell’arma