La pubblicazione “Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione”, curata dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Comunale di Brescia, è stata redatta al fine di dare alcuni consigli pratici sul corretto uso e detenzione delle armi e delle munizioni da caccia, per evitare ai cacciatori spiacevoli conseguenze giudiziarie e amministrative.
In particolare sono stati affrontati i comportamenti che più frequentemente portano il cacciatore davanti ad un Magistrato per rispondere di reati che, nella grande maggioranza dei casi, possono evitarsi con il rispetto di alcune semplici regole improntate soprattutto all’attenzione.
Nona regola. Detenzione di cartucce e munizioni: denuncia e custodia
Le munizioni sono le cartucce a palla intera o spezzata, oppure a salve, destinate a caricare le armi da fuoco. Le munizioni possono diversificarsi a seconda della tipologia di arma per la quale sono destinate (per armi lunghe come fucili o carabine, per armi corte come le pistole) o essere munizioni a palla, spezzate o a pallini.
Anche se non è imposta la denuncia della detenzione di munizioni, se non per quelle a palla unica, il cacciatore deve adottare una particolare attenzione alle leggi che disciplinano la detenzione delle stesse. L'art. 38 TULPS prevede la denuncia della detenzione delle munizioni eccezion fatta per le cartucce con munizione spezzata e detenute in misura inferiore a mille. Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria dunque se detenute fino a 1.000. L'obbligo di denuncia è indicato quando il numero eccede le 1.000 cartucce, fino a 1.500 previa autorizzazione prefettizia. E' inoltre necessaria la denuncia della detenzione delle munizioni per fucile da caccia aventi caricamento a palla unica. La denuncia della detenzione delle munizioni è sempre obbligatoria per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può essere superiore ai 200 pezzi. Riteniamo che all'atto della denuncia sia necessaria la specifica indicazione del calibro e della marca. Invero l'art. 58 TULPS precisa che la denuncia deve contenere indicazioni “precise” e quindi è opportuno indicare il calibro delle munizioni detenute e se possibile anche la marca.
N.B. Per il trasferimento e la detenzione delle munizioni all'estero è necessario richiedere ed ottenere la “Carta Europea per armi da fuoco“ che abilita il titolare di licenza di porto d‘armi a trasportare nell‘ambito della Comunità Europea fino a tre armi da fuoco tra quelle iscritte nella carta e un massimo di 1.000 cartucce.
Si suggerisce di verificare la normativa dei paesi nei quali ci si reca a caccia e dei paesi posti sul tragitto al fine di evitare spiacevoli sorprese.
Custodia delle munizioni. Si precisa che il reato di cui all'art. 20 bis L. 110/75 punisce chi trascura di adoperare, nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi, le cautele necessarie ad evitare che soggetti minori, sforniti di licenza o tossicodipendenti, si impossessino delle stesse o chi consegna le armi e le munizioni ai predetti soggetti. Diverso è invece il contenuto dell'art. 20 L.110/75 che non sanziona l'omessa custodia di munizioni, bensì esclusivamente l'omessa custodia di armi. Tale previsione è stata più volte confermato anche dal Consiglio di Stato.
Trasferimento delle munizioni. Nessun dubbio può sorgere in ordine al fatto che, come anche per le armi, anche per quanto attiene alle munizioni detenute e denunciate (quindi per i quantitativi di munizioni per i quali vige l'obbligo di denuncia) il detentore dovrà presentare apposita denuncia nel caso di trasferimento delle munizioni stesse.
- Prima regola: denuncia dell’acquisto e della detenzione dell’arma all’organo di polizia del luogo ove verrà detenuta e custodita
- Seconda regola: il trasferimento definitivo delle armi da un luogo all'altro va sempre immediatamente denunciato
-Terza regola: denuncia del comodato (prestito) o locazione di un’arma da caccia o per uso sportivo
-Quarta regola: la custodia delle armi deve essere effettuata con la massima diligenza
-Quinta regola: consegna delle armi a persone non idonee alla detenzione delle stesse o comunque non munite di licenza di porto d'armi
-Sesta regola: divieto di alterazione di armi
-Settima regola: obbligo di denuncia di smarrimento o furto dell’arma
-Ottava regola: obbligo del deposito di armi o parti di armi rinvenute