Nell'aprile dello scorso anno un cacciatore di Grosseto aveva fatto richiesta di rinnovo del porto d'armi, ma la Questura della città toscana aveva rigettato la richiesta specificando che “nel corso dell'istruttoria di rito sono emersi a carico del predetto motivi ostativi al rinnovo, consistenti in pregressa condanna penale, ex articoli 444-445 c.p.p. rilevata presso il Casellario giudiziale per fatto considerato assolutamente preclusivo” (tentata estorsione).
Nei giorni scorsi tuttavia la seconda sezione del Tar Toscana ha annullato il decreto di diniego, a seguito della presentazione del ricorso da parte degli avvocati dell'assistito. Questi ultimi avevano anche fatto presente che il diniego era stato deciso nonostante l'estinzione del reato: la sentenza risaliva al 1991 (per fatti del 1984) e da quell'epoca il cacciatore aveva sempre tenuto una buona condotta.
Sulla base della giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato si deve tenere conto che l'effetto preclusivo viene “parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l'automatismo”. La condanna resta ma l'annullamento deve tener conto di altri elementi come ad esempio la mancata commissione di reati nel quinquennio successivo alla condanna.
Il cacciatore potrà quindi riavere il porto d'armi (iltirreno.gelocal.it).