E' stata depositata lunedì 16 maggio 2016 la sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso di un gruppo di medici ufficiali, i quali chiedevano di veder riconosciuto il diritto ad ottenere l'autorizzazione ed a svolgere attività libero-professionale in relazione al rilascio di certificazioni di idoneità al porto d'armi.
Come previsto dal provvedimento dell'Ispettore Generale della Sanità Militare del 5 settembre 2014, impugnato dai medici contro il Ministero della Difesa, dell'Interno e della Salute,il rilascio di tali autorizzazioni è infatti riservato ai competenti uffici medico-legali o distretti sanitari delle ASL o della PS.
“La ratio della restituzione al regime “pubblicistico” di relativi controlli – scrivono dal Tar - è insita nel grave rischio per la sicurezza pubblica di affidare ad un singolo sanitario operante come libero professionista nel libero mercato la delicata e complessa valutazione dell’idoneità del soggetto che richiede di girare armato (anche a seguito della fallacia delle valutazioni prognostiche sul rischio di abuso evidenziate da ripetuti fatti di cronaca) e della necessità di disporre di una struttura in cui assoggettare i richiedenti a controlli più efficaci e penetranti – che investono non solo la sfera psichica, ma anche tutta una serie di requisiti fisici (uditivi, visivi, motori, etc.) per scongiurare il rischio di incidenti ed abusi nell’uso delle armi”.
Tale scelta, decisa dal Ministero della Salute, secondo i giudici, “non si pone in contrasto né con la legge-fonte (legge n. 89/1987) né con le specifiche e puntuali previsioni normative che consentono al medico militare di attestare il possesso di determinati requisiti psicofici per svariate finalità (guida di autoveicoli, esonero dalle lezioni di ginnastica etc.), che non valgono a configurare un principio generale di “autorizzabilità” di qualunque attività certificatoria da parte di detti medici che invece non trova alcun fondamento nella normativa in materia, dalla quale si desume, invece, proprio il contrario e cioè che, al di fuori delle ipotesi espressamente previste non sia consentito al medico militare di rilasciare certificati (sicchè non è possibile configurare un potere certificatorio in regime libero professionale dei medici che operino al di fuori delle strutture sanitarie militari)”.
Chi volesse consultare la sentenza la trova qui di seguito:
Sentenza idoneità rilascio porto d'armi Tar del Lazio