Cosa sono le armi lunghe a canna liscia? A fare chiarezza interviene la Questura di Roma, che in una circolare dello scorso 13 maggio inviata alle armerie e firmata dal dirigente Federico Gazzellone, risponde alla richiesta di delucidazioni giunta da diverse armerie e uffici di Polizia. In sostanza dice che la definizione giuridica di fucile ad anima liscia comprende anche quelli con canne di 30 cm.
“L’attuale testo dell’articolo 13 della legge 157/92, infatti – spiega il funzionario -, nel definire le caratteristiche delle armi da caccia a canna liscia, si limita a dire che debbono essere dei fucili (quindi, con canna non inferiore a 300 mm e lunghezza complessiva non inferiore a 600 mm), senza null’altro specificare in relazione alla lunghezza minima della canna”. Quindi anche i fucili ad anima liscia a ripetizione ordinaria, con canna di lunghezza inferiore ai 450 mm (questo uno dei dubbi più gettonati nelle richieste di diverse armerie), rientrano nelle armi ad uso venatorio, con possibilità quindi di detenzione in numero illimitato e di utilizzo a caccia.
“Il parametro della lunghezza minima pari a 450 mm per le canne dei fucili da caccia a canna liscia, - scrive il dirigente della questura - era previsto dall’Allegato A del D.M. Interno del 21.04.1980, recante il Regolamento per l’iscrizione in Catalogo delle anni a canna liscia; tale norma deve ritenersi non più in vigore, a seguito dell’abrogazione dell’istituto del Catalogo Nazionale delle Armi comuni da sparo e di tutte le altre disposizioni di legge ad esso collegate, operata dal D.L. n. 79 del 2012. Pertanto, allo stato attuale, tutti i fucili a canna liscia di calibro non superiore al 12 possono essere venduti e detenuti come anni ad uso venatorio”.