Alcuni mesi fa abbiamo dato notizia della presentazione da parte dei senatori Panizza, Zeller e Berger di una proposta di modifica dell'articolo 43 del del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio della licenza di porto d'armi, che intende consentire la ricusazione del porto d'armi in alcuni casi successivamente alla riabilitazione (All'articolo 43, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «può essere ricusata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta riabilitazione,» è il testo del disegno di legge).
Sull'argomento, come sappiamo, la confusione è ormai ai massimi livelli, soprattutto dopo un rimpallo continuo di competenze e riferimenti legislativi, derivanti dalle cause nei tribunali amministrativi contro i mancati rilasci del Porto d'Armi da parte delle questure. Sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Interno aveva emanato una perentoria circolare disponendo che debbano essere rifiutate o revocate le richieste di licenza di porto d'armi in presenza di condanne per i reati elencati nell'articolo 43, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche se sia intervenuta la riabilitazione. Posizione che non soltanto, si fa notare nella relazione dei Senatori, contrasta con gran parte della giurisprudenza amministrativa, ma anche con la prassi amministrativa da sempre seguita (e da ritenersi buona prassi, soprattutto laddove seguita da anni).
“L’intervento è quindi volto a porre fine al contenzioso che tale contrasto interpretativo ha sollevato, contemperando le esigenze di sicurezza e ordine pubblico con quelle dei richiedenti la licenza di porto d'arma, stabilendo che, una volta intervenuta la riabilitazione, l'Autorità valuti, senza automatismi, il rilascio o il rinnovo della licenza rispetto ai condannati per i reati di cui al primo comma dell'articolo 43 del TULPS”.
L'obbiettivo della modifica proposta, assegnata il 21 giugno 2016 alla Commissione Affari Costituzionali, dove pare essersi arenata, è risolvere le incertezze applicative in cui versano gli uffici territoriali preposti al rilascio o rinnovo delle licenze di porto d'arma.